(Allegato-art. 72)
                              Art. 72. 
 
 
                       Tredicesima mensilita' 
 
    1. Le amministrazioni corrispondono  una  tredicesima  mensilita'
nel periodo compreso tra il 15  ed  il  21  dicembre  di  ogni  anno.
Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festivita'  od  un  sabato
non lavorativo, il  pagamento  e'  effettuato  il  precedente  giorno
lavorativo. 
    2.  L'importo  della  tredicesima   mensilita'   e'   pari   alla
retribuzione individuale mensile di cui all'art. 70, comma 2, lettera
b) spettante nel mese di dicembre, fatto salvo  quanto  previsto  nei
commi successivi. 
    3. Nel caso di  progressioni  economiche  trova  applicazione  la
medesima disciplina prevista nel comma 2. 
    4.  La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al
personale in servizio continuativo dal  primo  gennaio  dello  stesso
anno. 
    5. Nel  caso  di  servizio  prestato  per  un  periodo  inferiore
all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la
tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per  ogni  mese  di
servizio prestato e, per le  frazioni  di  mese,  in  ragione  di  un
trecentosessantacinquesimo per i giorni  prestati  nel  mese,  ed  e'
calcolata con riferimento alla retribuzione  individuale  mensile  di
cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio. 
    6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa  per  motivi  personali  o  di  famiglia  o  in  altra
condizione  che  comporti  la  sospensione  o   la   privazione   del
trattamento economico. 
    8. Per i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione  del
trattamento  economico,  il  rateo  della   tredicesima   mensilita',
relativo ai medesimi periodi, e'  ridotto  nella  stessa  proporzione
della riduzione del trattamento economico, fatte salve le  specifiche
discipline  previste  da  disposizioni  legislative  e   contrattuali
vigenti.