(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 72)
                              Art. 72. 
                         Permessi retribuiti 
 
    1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente: 
      a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai  giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; 
      b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire
entro 7 giorni lavorativi dal decesso. 
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso  di  quindici
giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono
essere fruiti anche entro 45  giorni  dalla  data  in  cui  e'  stato
contratto il matrimonio. 
    3. I permessi dei commi 1 e  2  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
    4. Durante i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione,  esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano  l'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa. 
    5. Il presente articolo sostituisce l'art. 8, comma 1, secondo  e
terzo alinea e comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002.