Art. 73 
 
Modifiche all'articolo 162 del codice  della  giustizia  contabile  -
                               Reclamo 
 
  1. All'articolo 162  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «nel  termine  perentorio  di  quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza»  e'  inserita  la
seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria»  sono
aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per  reclamo.  Le  parti
possono  presentare  memorie  e  documenti  fino  al  quinto   giorno
precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il  magistrato
che ha emesso il provvedimento reclamato non fa  parte  del  collegio
che decide sul ricorso». 
 
          Note all'art. 73: 
 
              - Si riporta l'articolo 162 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 162 (Reclamo). - 1. Contro l'ordinanza  con  la
          quale e' stata concessa o negata la  sospensione  dell'atto
          e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio,  da
          depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla
          comunicazione dell'ordinanza  a  cura  della  segreteria  o
          dalla notificazione, se anteriore. 
                2. Il presidente, entro dieci  giorni  dal  deposito,
          fissa  l'udienza  camerale  di  discussione   con   decreto
          comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al
          ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie  e
          documenti fino al quinto giorno precedente la data  fissata
          per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso  il
          provvedimento reclamato  non  fa  parte  del  collegio  che
          decide sul ricorso. 
                (Omissis).».