Art. 73 Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo 1. All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»; b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza» e' inserita la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria» sono aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso».
Note all'art. 73: - Si riporta l'articolo 162 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 162 (Reclamo). - 1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore. 2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso. (Omissis).».