Art. 73 
 
          (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 
 
  1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19 e fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte
comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento
delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali
modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la
regolarita' dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  2. Per lo stesso tempo previsto dal comma  1,  i  presidenti  degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi  del  sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia  prevista
negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza
nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle
comunicazioni. 
  3. Per lo stesso tempo  di  cui  ai  commi  precedenti  e'  sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  9  e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai  pareri  delle
assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per
l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonche'  degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 
  4. Per lo stesso  tempo  previsto  dal  comma  1,  le  associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni 
  che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza, possono  riunirsi  secondo  tali  modalita',  nel
rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita'  previamente
fissati,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.