Art. 733.
(Norme date dal testatore per la divisione).
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le
porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che
l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal
testatore.
Il testatore puo' disporre che la divisione si effettui secondo la
stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la
divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se
l'autorita' giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce
contraria alla volonta' del testatore o manifestamente iniqua.