Art. 737.
Soggetti tenuti alla collazione.
I figli ((...)) e i loro discendenti ((...)) ed il coniuge che
concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio'
che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o
indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio'
dispensati.(216)
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti
della quota disponibile.
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AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli
naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli»."