Art. 74. Giudice dell'esecuzione 1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. 3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
Note all'art. 74: - Si riporta il testo degli articoli 665, 666 e 667 del codice di procedura penale: "Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando e' stato proposto appello se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario. 4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio.". "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.". "Art. 667 (Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria. 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto lino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero. l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria precedente.".