ART. 74
                            (definizioni)

  1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una  richiesta  biochimica  di  ossigeno  a 5 giorni (BOD5) pari a 60
grammi di ossigeno al giorno;
    b)  acque  ciprinicole:  le  acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;
    c)  acque  costiere:  le  acque  superficiali situate all'interno
rispetto  a  una  retta  immaginaria  distante, in ogni suo punto, un
miglio  nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali  e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
    d)  acque  salmonicole:  le  acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
    e)  estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere  alla  foce  di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono  definiti  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio;  in  via  transitoria  tali  limiti  sono  fissati a
cinquecento metri dalla linea di costa;
    f)  acque  dolci:  le  acque  che si presentano in natura con una
concentrazione  di  sali  tale  da essere considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
    g)   acque   reflue   domestiche:  acque  reflue  provenienti  da
insediamenti   di   tipo   residenziale  e  da  servizi  e  derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;
    h)  acque  reflue  industriali:  qualsiasi  tipo  di acque reflue
provenienti  da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita'
commerciali  o  di  produzione  di  beni, differenti qualitativamente
dalle  acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento,
intendendosi  per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o
materiali, anche inquinanti, non connessi con le attivita' esercitate
nello stabilimento;
    i)  acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche,
di  acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento
convogliate  in  reti  fognarie,  anche  separate,  e  provenienti da
agglomerato;
    l)  acque  sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto
della  superficie  del  suolo, nella zona di saturazione e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
    m)  acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24  ottobre  2000, n. 323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge;
    n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive,  sono  concentrate in misura tale da rendere ammissibile,
sia  tecnicamente  che  economicamente  in rapporto anche ai benefici
ambientali  conseguibili,  la  raccolta  e  il  convogliamento in una
fognatura  dinamica  delle  acque  reflue  urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale;
    o)  applicazione  al  terreno:  l'apporto di materiale al terreno
mediante  spandimento  e/o  mescolamento con gli strati superficiali,
iniezione, interramento;
    p)   utilizzazione   agronomica:  la  gestione  di  effluenti  di
allevamento,  acque  di vegetazione residuate dalla lavorazione delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari,  dalla  loro  produzione  fino  all'applicazione  al
terreno  ovvero  al  loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo  delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei medesimi
contenute;
    q)  autorita'  d'ambito:  la  forma  di cooperazione tra comuni e
province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
    r)  gestore  del  servizio  idrico  integrato:  il  soggetto  che
gestisce  il  servizio  idrico  integrato  in  un ambito territoriale
ottimale  ovvero  il gestore esistente del servizio pubblico soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato;
    s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
    t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso;
    u)  concimi  chimici:  qualsiasi  fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
    v)  effluente  di  allevamento:  le  deiezioni del bestiame o una
miscela  di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto  trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita'
di piscicoltura;
    z)  eutrofizzazione:  arricchimento  delle acque di nutrienti, in
particolare  modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca
una  abnorme  proliferazione  di alghe e/o di forme superiori di vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
    aa)  fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre  1984,  n.  748,  le  sostanze contenenti uno o piu' composti
azotati,  compresi  gli  effluenti  di  allevamento,  i residui degli
allevamenti  ittici  e  i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione;
    bb)   fanghi:   i   fanghi  residui,  trattati  o  non  trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
    cc)  inquinamento:  l'introduzione diretta o indiretta, a seguito
di  attivita'  umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o
nel  terreno  che  possono  nuocere alla salute umana o alla qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente  da  ecosistemi  acquatici,  perturbando,  deturpando  o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
    dd)  rete  fognaria:  il  sistema di canalizzazioni, generalmente
sotterranee,  per  la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
    ee)  fognatura  separata:  la  rete  fognaria  costituita  da due
canalizzazioni,  la  prima  delle  quali  adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno  di  dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima   pioggia,   e   la   seconda   adibita  alla  raccolta  ed  al
convogliamento  delle  acque  reflue urbane unitamente alle eventuali
acque di prima pioggia;
    ff)  scarico:  qualsiasi  immissione  di  acque  reflue  in acque
superficiali,   sul   suolo,  nel  sottosuolo  e  in  rete  fognaria,
indipendentemente  dalla  loro  natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo  trattamento  di  depurazione.  Sono  esclusi i rilasci di
acque previsti all'articolo 114;
    gg)  acque  di  scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
    hh)  scarichi  esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che
alla  data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque  reflue  urbane  per  i quali alla stessa data erano gia' state
completate  tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto e
all'affidamento  dei  lavori,  nonche'  gli  scarichi di acque reflue
domestiche  che  alla  data  del  13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi  al  previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque
reflue  industriali  che  alla  data  del  13  giugno  1999  erano in
esercizio e gia' autorizzati;
    ii)  trattamento  appropriato:  il trattamento delle acque reflue
urbane  mediante  un  processo  ovvero un sistema di smaltimento che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai   relativi   obiettivi   di  qualita'  ovvero  sia  conforme  alle
disposizioni della parte terza del presente decreto;
    ll)  trattamento  primario: il trattamento delle acque reflue che
comporti  la  sedimentazione  dei  solidi  sospesi  mediante processi
fisici  e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello
scarico  il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
    mm)  trattamento  secondario:  il  trattamento delle acque reflue
mediante  un processo che in genere comporta il trattamento biologico
con  sedimentazione  secondaria,  o  mediante  altro  processo in cui
vengano  comunque  rispettati  i  requisiti  di  cui  alla  tabella 1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
    nn)   stabilimento   industriale,   stabilimento:   tutta  l'area
sottoposta  al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono
attivita'  commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8  alla  parte  terza  del  presente  decreto, ovvero qualsiasi altro
processo  produttivo  che comporti la presenza di tali sostanze nello
scarico;
    oo)  valore  limite di emissione: limite di accettabilita' di una
sostanza   inquinante   contenuta   in   uno   scarico,  misurata  in
concentrazione,  oppure  in massa per unita' di prodotto o di materia
prima lavorata, o in massa per unita' di tempo;
    pp)   zone   vulnerabili:   zone   di  territorio  che  scaricano
direttamente  o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica  in  acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
  2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
    a)  acque  superficiali:  le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee,  le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto  riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
    b)   acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti  o
stagnanti,  e  tutte  le acque sotterranee all'interno della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali;
    c)  fiume:  un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
    d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
    e)   acque   di  transizione:  i  corpi  idrici  superficiali  in
prossimita'  della  foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina   a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,  ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
    f)  corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
    g)   corpo   idrico   fortemente   modificato:  un  corpo  idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione   fattane   dall'autorita'   competente   in  base  alle
disposizioni degli articoli 118 e 120;
    h)   corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto  e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
    i)  falda  acquifera:  uno  o piu' strati sotterranei di roccia o
altri  strati  geologici  di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire   un   flusso   significativo   di   acque  sotterranee  o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee;
    l)   corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di  acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
    m)  bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
    n)  sotto-bacino  idrografico:  il  territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi  per  sfociare  in  un  punto specifico di un corso d'acqua, di
solito un lago o la confluenza di un fiume;
    o)  distretto  idrografico: l'area di terra e di mare, costituita
da  uno  o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee  e  costiere  che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
    p)  stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione complessiva
dello  stato  di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico;
    q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo  idrico  superficiale  qualora  il  suo  stato,  tanto sotto il
profilo  ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
    r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato  di  un  corpo  idrico sotterraneo, determinato dal valore piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico;
    s)  buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo  quanto  sotto  quello  chimico,  possa  essere definito
almeno "buono";
    t)  stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura
e  del  funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali,  classificato  a norma dell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    u)   buono   stato   ecologico:  lo  stato  di  un  corpo  idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto;
    v)  buon  potenziale  ecologico:  lo  stato  di  un  corpo idrico
artificiale  o fortemente modificato, cosi' classificato in base alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
    z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico
richiesto  per  conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le acque
superficiali  fissati  dal  presento,  ossia lo stato raggiunto da un
corpo   idrico   superficiale   nel  quale  la  concentrazione  degli
inquinanti  noti  supera  gli standard di qualita' ambientali fissati
dall'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed
ai sensi della parte terza del presente decreto;
    aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di  un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di
cui  alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
    bb)  stato  quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
    cc)  risorse  idriche sotterranee disponibili: il risultato della
velocita'  annua  media  di  ravvenamento globale a lungo termine del
corpo  idrico  sotterraneo  meno  la  velocita'  annua  media a lungo
termine  del  flusso  necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi di
qualita'  ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
all'articolo  76,  al  fine di evitare un impoverimento significativo
dello  stato  ecologico  di  tali acque, nonche' danni rilevanti agli
ecosistemi terrestri connessi;
    dd)  buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
    ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di  sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
    ff)  sostanze  prioritarie  e sostanze pericolose prioritarie: le
sostanze   individuate   con   disposizioni   comunitarie   ai  sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
    gg)  inquinante:  qualsiasi  sostanza  che  possa  inquinare,  in
particolare  quelle  elencate  nell'Allegato  8  alla parte terza del
presente decreto;
    hh)  immissione  diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti  nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il
suolo o il sottosuolo;
    ii)  obiettivi  ambientali:  gli  obiettivi fissati dal titolo II
della parte terza del presente decreto;
    ll)  standard  di  qualita'  ambientale:  la concentrazione di un
particolare  inquinante  o  gruppo  di  inquinanti  nelle  acque, nei
sedimenti  e  nel  biota che non deve essere superata per tutelare la
salute umana e l'ambiente;
    mm)  approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare,  salvo  diversa  indicazione  delle  normative di seguito
citate,  entro  il  22  dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi
nelle  acque  superficiali,  comprendenti i controlli sulle emissioni
basati  sulle  migliori  tecniche  disponibili, quelli sui pertinenti
valori  limite  di  emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli
comprendenti,  eventualmente,  le  migliori  prassi  ambientali; tali
controlli sono quelli stabiliti:
      1)  nel  decreto  legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
      2)  nella  parte terza del presente decreto in materia di acque
reflue  urbane,  nitrati  provenienti da fonti agricole, sostanze che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente  acquatico,  inclusi  i rischi per le acque destinate alla
produzione  di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
aldrin,  dieldrin,  endrin,  HCB,  HCBD, cloroformio, tetracloruro di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
    nn)  acque  destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
    oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
      1)   estrazione,   arginamento,   stoccaggio,   trattamento   e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,
      2)  strutture  per  la  raccolta  e  il trattamento delle acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
    pp)  utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono  in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto;
    qq)  valori  limite di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati  parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di
un'emissione  che non devono essere superati in uno o piu' periodi di
tempo.  I valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite
di  emissione  delle  sostanze  si  applicano  di  norma nel punto di
fuoriuscita   delle   emissioni   dall'impianto,  senza  tener  conto
dell'eventuale  diluizione;  per  gli  scarichi indiretti nell'acqua,
l'effetto  di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere
preso  in  considerazione  nella  determinazione dei valori limite di
emissione   dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un  livello
equivalente  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo insieme e di non
portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
    rr)  controlli  delle  emissioni:  i controlli che comportano una
limitazione  specifica  delle  emissioni, ad esempio un valore limite
delle   emissioni,   oppure   che  definiscono  altrimenti  limiti  o
condizioni   in   merito   agli  effetti,  alla  natura  o  ad  altre
caratteristiche   di   un'emissione   o   condizioni   operative  che
influiscono sulle emissioni;
    ss)  costi  ambientali:  i  costi  legati ai danni che l'utilizzo
stesso  delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a
coloro che usano l'ambiente;
    tt)  costi  della  risorsa:  i  costi  delle mancate opportunita'
imposte  ad  altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo
delle  risorse  al  di  la' del loro livello di ripristino e ricambio
naturale;
    uu)  impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una
o  piu'  attivita'  di  cui all'Allegato I del decreto legislativo 18
febbraio  2005,  n.  59,  e qualsiasi altra attivita' accessoria, che
siano   tecnicamente   connesse   con  le  attivita'  svolte  in  uno
stabilimento  e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
nel  caso  di  attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica
nello  stabilimento.  Nel caso di attivita' di cui all'Allegato I del
predetto   decreto,   l'impianto   si  identifica  con  il  complesso
assoggettato  alla disciplina della prevenzione e controllo integrati
dell'inquinamento.
 
          Note all'art. 74:
              - L'art. 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante
          "Riordino  del  settore termale", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261, e' il seguente:
              "Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini della presente
          legge si intendono per:
                a) acque  termali: le acque minerali naturali, di cui
          al  regio  decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
          modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
                b) cure   termali:  le  cure,  che  utilizzano  acque
          termali  o  loro  derivati,  aventi  riconosciuta efficacia
          terapeutica  per  la tutela globale della salute nelle fasi
          della  prevenzione,  della  terapia  e della riabilitazione
          delle  patologie  indicate  dal  decreto di cui all'art. 4,
          comma  1,  erogate  negli  stabilimenti termali definiti ai
          sensi della lettera d);
                c) patologie:  le  malattie,  indicate dal decreto di
          cui  all'art.  4,  comma  1, che possono essere prevenute o
          curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
                d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
          ai  sensi  dell'art.  3,  ancorche'  annessi  ad  alberghi,
          istituti   termali   o  case  di  cura  in  possesso  delle
          autorizzazioni  richieste  dalla  legislazione  vigente per
          l'esercizio  delle attivita' diverse da quelle disciplinate
          dalla presente legge;
                e)  aziende  termali:  le  aziende, definite ai sensi
          dell'art.  2555  del  codice  civile,  o i rispettivi rami,
          costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
                f)  territori  termali:  i  territori  dei comuni nei
          quali  sono  presenti  una o piu' concessioni minerarie per
          acque minerali e termali.
              2.  I  termini  "terme",  "termale",  "acqua  termale",
          "fango  termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae",
          "spa  (salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con
          riferimento  alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia
          terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).".
              -  La  legge  19 ottobre  1984,  n. 748, recante "Nuove
          norme  per  la  disciplina dei fertilizzanti" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1984, n. 305, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  18 febbraio  2005,  n. 59,
          recante  "Attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE
          relativa    alla    prevenzione   e   riduzione   integrate
          dell'inquinamento",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 aprile 2005, n. 93, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n. 31,
          recante  "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
          qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52,
          S.O.