Art. 74
     Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni

  1.  Qualora  gli  organi  deputati  alle  ispezioni e verifiche sul
territorio  rilevino  la mancata osservanza delle disposizioni di cui
al  presente  titolo,  notificano al titolare delle autorizzazioni di
cui  agli  articoli  66  e  70  e  al  responsabile  del procedimento
autorizzativo  di  cui  agli  articoli  67, comma 1 e 70, comma 5, il
verbale d'ispezione che deve contenere:
a) l'esito del sopralluogo;
b) l'indicazione  delle  violazioni riscontrate ai sensi del presente
   decreto;
c) l'indicazione  dei  correttivi  da apportare per la rimozione, ove
   possibile,  delle  violazioni  di cui alla lettera b), nonche' del
   relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine.
  2.  Nei  casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al
comma 1 propongono al responsabile del procedimento autorizzatorio di
cui  al  medesimo  comma  1 l'adozione del provvedimento di immediata
sospensione  o  revoca  dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e
70, da comunicare all'interessato.
  3.  Qualora  in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse
le  violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del
comma   1,   l'organo   accertatone   propone   al  responsabile  del
procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 la sospensione
o  revoca  dell'autorizzazione  di  cui  agli  articoli  66  e 70, da
comunicare all'interessato.
  4. La sospensione dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70,
non  puo'  eccedere  i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione
del relativo provvedimento.
  5.  In  caso  di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del
presente  decreto, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
66, comma 1, e dell'articolo 70, comma 2, e' revocata.
  6.  I  provvedimenti  di  sospensione  o revoca dell'autorizzazione
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 66 sono automaticamente estesi e
producono  i  propri effetti anche sulle autorizzazioni rilasciate ai
sensi   degli   articoli   69   e   70.   Detti   provvedimenti  sono
tempestivamente  trasmessi  al  Ministero  della salute ai fini degli
effetti sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 69.