Art. 74.
                             Definizioni

  1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato   "DPI",   qualsiasi   attrezzatura  destinata  ad  essere
indossata  e  tenuta  dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno  o  piu'  rischi  suscettibili  di  minacciarne la sicurezza o la
salute  durante  il  lavoro,  nonche'  ogni  complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
  2. Non costituiscono DPI:
    a)   gli   indumenti   di  lavoro  ordinari  e  le  uniformi  non
specificamente  destinati  a  proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
    b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
    c)  le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle   forze  di  polizia  e  del  personale  del  servizio  per  il
mantenimento dell'ordine pubblico;
    d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
    e)  i  materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attivita' lavorative;
    f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
    g)  gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.