Art. 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione 1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822. 2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorita' provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorita' dispone la decadenza dell'attestazione. 3. L'Autorita' revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorita'; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. 4. Per le finalita' previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorita' entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorita' avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2. 5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorita' informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice. 6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonche' delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
Note all'art. 74 -Il testo dell'articolo 6, commi 9 e 11, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'. 10. (omissis) 11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.” - Per il testo dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 71. - Per il testo dell'articolo 40, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 60.