Art. 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche) 1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto". 2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
Note all'art. 74: - Il numero 123-ter) della tabella A, parte III, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto;". - Il comma 5 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente: "5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze: a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro; b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.".