Art. 74
(Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del
pretore)
Il pubblico ministero o il pretore per i reati di sua competenza
inizia ed esercita con le forme stabilite dalla legge l'azione
penale, a norma dell'articolo 1.
Il pubblico ministero, se ritiene che la competenza spetta al
pretore, gli trasmette gli atti per il procedimento, salvo che
intenda valersi della facolta' stabilita nel capoverso dell'articolo
31. Se il pubblico ministero ritiene che la cognizione del fatto non
appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, trasmette gli atti
all'Autorita' competente. In tal caso si applica la disposizione del
capoverso dell'articolo 33, sostituito al mandato l'ordine di
arresto.
Quando il pubblico ministero ritiene che non si debba procedere per
la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia,
della querela o dell'istanza, e non ha gia' fatto richiesta per
l'istruzione formale o per il decreto di citazione a giudizio, ordina
la trasmissione degli atti all'archivio. Il pretore provvede nello
stesso modo. Il procuratore del Re e il pretore che hanno ordinato la
trasmissione degli atti all'archivio ne informano rispettivamente il
procuratore generale e il procuratore del Re, i quali possono
richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.