Art. 74. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni. I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione e' stata rinviata a norma degli articoli precedenti. Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali.