Art. 74.
                   Riconoscimenti ed equipollenze

  Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il
titolo  di  dottore  di  ricerca  o analoga qualificazione accademica
possono  chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero
della pubblica istruzione.
  La  domanda  dovra'  essere  corredata  dai  titoli  attestanti  le
attivita'  di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non
italiane.
  L'eventuale  riconoscimento  e'  operato  con  decreto del Ministro
della   pubblica   istruzione   su   conforme  parere  del  Consiglio
universitario nazionale.
  Il  Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme
parere   del  Consiglio  universitario  nazionale,  potra'  stabilire
eventuali  equipollenze  con  il  titolo  di  dottore  di ricerca dei
diplomi   di  perfezionamento  scientifico  rilasciati  dall'Istituto
universitario  europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla
Scuola  superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa,
dalla  Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e
da  altre  scuole  italiane di livello post-universitario e che siano
assimilabili   ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  per  strutture,
ordinamento,  attivita'  di  studio e di ricerca e numero limitato di
titoli annualmente rilasciati.
  In  attesa  del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di
perfezionamento  scientifico  post  laurea,  di cui all'art. 12 della
legge  21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono
ultimare  i  propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un
corso di dottorato di ricerca.
  Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di
dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il
quale sono utilizzati.
  Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un corso di
dottorato  di  ricerca,  di perfezionamento o di specializzazione non
puo'  chiedere  di  fruirne  una  seconda  volta, anche se per titolo
diverso.