Art. 74 
                   Spese relative a piu' esercizi 
 
  1.  Le  spese  relative  a  studi  e   ricerche   sono   deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in  quote  costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.  Le
quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi  e  alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a  norma  di  legge  dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si  applica  il
comma 3 dell'articolo 55. 
  2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono  deducibili
nell'esercizio in cui  sono  state  sostenute  o  in  quote  costanti
nell'esercizio stesso e nei due successivi. 
  3. Le  altre  spese  relative  a  piu'  esercizi  che  non  trovano
contropartita nell'attivo del bilancio, diverse da quelle considerate
nei precedenti articoli,  sono  deducibili  nel  limite  della  quota
imputabile a ciascun esercizio,  salvo  quanto  stabilito  nel  primo
comma dell'articolo 2426 del codice civile. 
  4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese  di
nuova costituzione, comprese le spese di  impianto,  sono  deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a  partire  dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.