(Norme-art. 74)
                               Art. 74 
                         (Perizia nummaria) 
  1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di  banca  o
di monete metalliche e' nominato perito  rispettivamente  un  tecnico
della direzione generale della Banca  d'Italia  o  un  tecnico  della
direzione generale del tesoro. 
  2. Se l'autorita' giudiziaria che ha disposto  la  perizia  non  ha
sede in Roma, puo' richiedere per il relativo espletamento il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A  tal  fine
l'autorita' rogante  pronuncia  ordinanza  con  la  quale  formula  i
quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e  trasmette  gli
atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per
l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini  preliminari
provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio.