Art. 74.
                Riduzione degli assetti organizzativi
  1.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi  inclusa  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui  agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche'  gli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, provvedono entro il (( 30 novembre 2008 )) , secondo
i rispettivi ordinamenti:
    a)  a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi  di  efficienza,  razionalita'  ed economicita', operando la
riduzione  degli  uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20   e   al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
amministrazioni adottano misure volte:
      alla     concentrazione     dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
      all'unificazione   delle   strutture   che   svolgono  funzioni
logistiche  e  strumentali,  salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti  anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e  di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
  Le  dotazioni  organiche  del  personale con qualifica dirigenziale
sono  corrispondentemente  ridotte,  ferma  restando  la possibilita'
dell'immissione    di   nuovi   dirigenti,   nei   termini   previsti
dall'articolo  1,  comma  404,  lettera  a) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di   compiti  logistico-strumentali  e  di  supporto  in  misura  non
inferiore  al  dieci  per  cento  con contestuale riallocazione delle
risorse  umane  eccedenti  tale  limite  negli  uffici  che  svolgono
funzioni istituzionali;
    c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento  della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti di
organico di tale personale.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di cui al comma 1, le
amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante  appositi  accordi,
forme  di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa  la  gestione  del  personale,  nonche' l'utilizzo congiunto
delle  risorse  umane  in  servizio  presso  le  strutture centrali e
periferiche.
  3.   Con   i   medesimi   provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale  o  interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito ((
delle  prefetture  -  uffici territoriali del Governo )) nel rispetto
delle  procedure  previste  dall'articolo  1, comma 404, lettera c) ,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4.  ((  Ai  fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1,
lettera  a)  da parte dei Ministeri possono essere computate altresi'
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al
comma  1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge 16
maggio  2008,  n.  85,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio  2008,  n.  121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno
gia'  adottato  i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti  in  attuazione  delle  relative disposizioni, nonche' nelle
disposizioni  di  rango  primario  successive alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 296 del 2006 )). In considerazione delle
esigenze   di   compatibilita'   generali   nonche'   degli   assetti
istituzionali,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento   delle   corrispondenti  economie  con  l'adozione  di
provvedimenti  specifici  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
adottati  ai  sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive  integrazioni  e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
  5.  Sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui al comma 1 le
dotazioni  organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai  posti  coperti  alla data del (( 30 settembre 2008 )). Sono fatte
salve  le  procedure  concorsuali e di mobilita' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
    ((  5-bis.  Al  fine  di  assicurare il rispetto della disciplina
vigente  sul  bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale di posti nel
pubblico  impiego,  gli uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato,  inclusi  gli  enti previdenziali situati sul territorio della
provincia  autonoma  di  Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere   personale  risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di
procedure  concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni
di  euro  a  valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della
legge 24 dicembre 2006, n. 296 )).
  6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
    (( 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo
le  strutture  del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale  dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati
ai  sensi  del  presente  articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  62  (Agenzia  delle  entrate).  - 1. All'agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le  entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
          competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento  autonomo,  enti  od  organi, con il compito di
          perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
          fiscali  sia  attraverso  l'assistenza ai contribuenti, sia
          attraverso   i   controlli   diretti   a   contrastare  gli
          inadempimenti e l'evasione fiscale.
              2.  L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
          servizi  relativi  alla amministrazione, alla riscossione e
          al  contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta sul
          valore  aggiunto,  nonche'  di  tutte le imposte, diritti o
          entrate   erariali   o  locali,  entrate  anche  di  natura
          extratributaria,  gia' di competenza del dipartimento delle
          entrate  del  ministero  delle  finanze o affidati alla sua
          gestione  in  base  alla  legge  o  ad apposite convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il Ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.».
              «Art.  63  (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle
          dogane   e'   competente  a  svolgere  i  servizi  relativi
          all'amministrazione,  alla riscossione e al contenzioso dei
          diritti  doganali  e  della fiscalita' interna negli scambi
          internazionali,   delle   accise  sulla  produzione  e  sui
          consumi,  escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
          stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
          quadro   dei  processi  di  armonizzazione  e  di  sviluppo
          dell'unificazione  europea.  All'agenzia  spettano tutte le
          funzioni  attualmente  svolte dal dipartimento delle dogane
          del  ministero  delle finanze, incluse quelle esercitate in
          base  ai  trattati  dell'Unione  europea  o ad altri atti e
          convenzioni internazionali.
              2.  L'agenzia  gestisce  con  criteri imprenditoriali i
          laboratori  doganali  di  analisi;  puo'  anche offrire sul
          mercato le relative prestazioni.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il Ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.».
              «Art.  64  (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del
          territorio  e'  competente a svolgere i servizi relativi al
          catasto,  i  servizi  geotopocartografici e quelli relativi
          alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
          di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
          territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai  fini  della
          semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
          fra  i  sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
          ed  alle  trascrizioni  ed iscrizioni in materia di diritti
          sugli  immobili.  L'agenzia opera in stretta collaborazione
          con  gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
          integrato di conoscenze sul territorio.
              2.  L'agenzia  costituisce  l'organismo  tecnico di cui
          all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
          puo'  gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate
          con  i  comuni  o a livello provinciale con le associazioni
          degli  enti  locali,  i  servizi  relativi  alla  tenuta  e
          all'aggiornamento del catasto.
              3.   L'agenzia   gestisce  l'osservatorio  del  mercato
          immobiliare  ed  i  connessi  servizi  estimativi  che puo'
          offrire direttamente sul mercato.
              4.  Il  comitato  di  gestione  di  cui all'art. 67 del
          presente  decreto  legislativo  e' integrato, per l'agenzia
          del  territorio,  da  due  membri  nominati su designazione
          della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
              - Per  il  testo  del  comma 4 dell'art. 70 del decreto
          legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 72.
              - Si  riporta  il testo del comma 404 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei  Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare, entro il 30
          aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d)  alla  riorganizzazione  degli uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e)   alla   riduzione  degli  organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f)  alla  riduzione delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli  3,  4  e  6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.».
              - Il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85, recante
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo del comma 527 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «527.  Per  l'anno  2008  le  amministrazioni di cui al
          comma  523  possono  procedere  ad  ulteriori assunzioni di
          personale   a   tempo   indeterminato,   previo   effettivo
          svolgimento  delle procedure di mobilita', nel limite di un
          contingente  complessivo di personale corrispondente ad una
          spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
          fine   e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
          a  25  milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
          euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le  autorizzazioni ad
          assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
          39,  comma  3-ter  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive modificazioni.».