Art. 74. 
 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) 
Associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze
                      stupefacenti o psicotrope 
 
  1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di  commettere
piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo  73,  chi  promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia  l'associazione  e'  punito
per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 
  2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la  reclusione  non
inferiore a dieci anni. 
  3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci  o
piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone  dedite  all'uso  di
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,
nel  caso  previsto  dal  comma  2,  a  dodici  anni  di  reclusione.
L'associazione si considera armata quando  i  partecipanti  hanno  la
disponibilita' di armi o materie esplodenti,  anche  se  occultate  o
tenute in luogo di deposito. 
  5. La pena e' aumentata se  ricorre  la  circostanza  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
  6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano  il  primo  e  il  secondo
comma dell'articolo 416 del codice penale. 
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si sia efficacemente adoperato  per  assicurare  le
prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per
la commissione dei delitti. 
  8. Quando in leggi  e  decreti  e'  richiamato  il  reato  previsto
dall'articolo 75 della legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  abrogato
dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno  1990,  n.  162,  il
richiamo si intende riferito al presente articolo. 
 
          Note all'art. 74: 
             - L'art. 73 del testo unico corrisponde all'art. 71 
          della legge n. 685/1975. 
             - L'art. 80 del testo unico corrisponde all'art. 74 
          della legge n. 685/1975. 
             - Il  testo  dell'art.  416  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
             "Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre  o
          piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere  piu'
          delitti,  coloro  che   promuovono   o   costituiscono   od
          organizzano l'associazione sono puniti per cio'  solo,  con
          la reclusione da tre a sette anni. 
             Per il solo fatto di  partecipare  all'associazione,  la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
             I capi soggiacciono alla stessa  pena  stabilita  per  i
          promotori. 
             Se gli associati scorrono  in  armi  le  campagne  o  le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni. 
             La pena e' aumentata se il numero degli associati e'  di
          dieci o piu'".