Art. 74. (Fondo di rotazione) 1. Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali". 2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE", al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati: a) il controvalore in lire delle somme versate in ECU dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro; b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari; c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunita' europee a favore dell'Italia. 3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.
Nota all'art. 74: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987. L'art. 5 recita: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".