Art. 74. 
     Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado 
  1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di 
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 
settembre e termina il 31 agosto. 
  2. Le attivita' didattiche,  comprensive  anche  degli  scrutini  e
degli esami, e quelle  di  aggiornamento,  si  svolgono  nel  periodo
compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturita'. 
  3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
  4.  L'anno  scolastico  puo'  essere  suddiviso,  ai   fini   della
  valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
  collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi. 
  5. Il Ministro della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale  della  pubblica   istruzione,   determina,   con   propria
ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni,  le
scadenze  per  le  valutazioni  periodiche  ed  il  calendario  delle
festivita' e degli esami. 
 6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre. 
Lo svolgimento dei  predetti  esami  costituisce  prosecuzione  dell'
attivita' didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete
ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate. 
  7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed  i
consigli scolastici provinciali, determina la data  di  inizio  delle
lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento,  nel  rispetto
del disposto dei precedenti commi.