Art. 74.
                           Norme abrogate
 1.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili  con il presente
decreto ed in particolare le seguenti norme:
  articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15,  17,  18,
19,  20,  21,  23,  26,  comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30,
comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte  salve  quelle  che  riguardano
l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello
Stato;
  articolo  17,  comma  1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione "la
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale"  e
articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  articolo  4,  comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412,
limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro  riguardanti  i
dipendenti  delle  amministrazioni,  aziende  ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale;
  articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  articolo 4, commi decimo,  undicesimo,  dodicesimo  e  tredicesimo,
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
  articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
  articoli  27  e  28  del  decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto  del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
  articolo  4,  commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988,
n. 254;
  articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
  articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
533,  fatti  salvi  i concorsi banditi alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
  articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
  articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
   i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e  alla  legge  10
ottobre  1990,  n.  287,  contenuti  nell'articolo  7,  comma  1, del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo
2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a).
(( 2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748  (b) e
successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge  8
marzo  1985,  n. 72 (c), il decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1987, n. 551 (d), nonche' le altre disposizioni del medesimo
decreto n.  748  del  1972  incompatibili  con  quelle  del  presente
decreto. (e) ))
 3.  A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai
dipendenti di cui all'articolo 2,  comma  2,  non  si  applicano  gli
articoli  da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa
data sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n.  93,
e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990,  n. 142, nonche' tutte
le  restanti  disposizioni  in materia di sanzioni disciplinari per i
pubblici impiegati incompatibili con  le  disposizioni  del  presente
decreto (f).
  (a)  Si  riporta  di  seguito il testo delle disposizioni abrogate:
Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego):
  "Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati  in  ogni  caso  con
legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o
delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ovvero sulla base
della  legge,  per   atto   normativo   o   amministrativo,   secondo
l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:
   1)   gli   organi,  gli  uffici,  i  modi  di  conferimento  della
titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali  di  organizzazione
degli uffici;
   2)   i   procedimenti  di  costituzione,  modificazione  di  stato
giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
   3) i criteri per la determinazione delle qualifiche  funzionali  e
dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
   4) i criteri per la forrmazione professionale e l'addestramento;
   5)   i   ruoli  organici,  la  loro  consistenza  e  la  dotazione
complessiva delle qualifiche;
   6)  le  garanzie  del  personale  in  ordine  all'esercizio  delle
liberta' e dei diritti fondamentali;
   7)    la   responsabilita'   dei   dipendenti,   comprese   quelle
disciplinari;
   8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
   9)  l'esercizio  dei  diritti  dei  cittadini  nei  confronti  dei
pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione
alla formazione degli atti della pubblica amministrazione".
  "Art.  3  (Disciplina  in  base  ad accordi). - Nell'osservanza dei
principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di  quanto  previsto
dal  precedente  art.  2,  sono disciplinati con i procedimenti e gli
accordi contemplati dalla presente legge, in ogni  caso,  i  seguenti
aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
   1)   il   regime   retributivo  di  attivita',  ad  eccezione  del
trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni
culturali e scolastiche;
   2) i criteri per l'organizzazione  del  lavoro  nell'ambito  della
disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;
   3)  l'identificazione  delle qualifiche funzionali, in rapporto ai
profili professionali ed alle mansioni;
   4)  i  criteri  per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre
misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
   5)  l'orario  di  lavoro,  la  sua  durata  e   distribuzione,   i
procedimenti di rispetto;
   6) il lavoro straordinario;
   7)  i  criteri  per  l'attuazione  degli  istituti  concernenti la
formazione professionale e l'addestramento;
   8)  le  procedure  relative  all'attuazione  delle  garanzie   del
personale;
   9)  i  criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel
rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
  "Art. 4 (Principi di omogenizzazione). - Gli atti previsti dai  due
precedenti    articoli    devono    ispirarsi   ai   principi   della
omogenizzazione delle  posizioni  giuridiche,  della  perequazione  e
trasparenza    dei    trattamenti    economici    e   dell'efficienza
amministrativa".
  "Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in  un
numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun
comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla
stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo
art. 12.
  La  determinazione  del numero dei comparti e la composizione degli
stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a
seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su  proposta
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi
dallo stesso definiti con le  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  sentite  le regioni e previa
comunicazione al Parlamento.
  Eventuali variazioni del numero e nella composizione  dei  comparti
sono  disposte  con  il  medesimo  procedimento  previsto  nel  comma
precedente.
  Il   comparto   comprende,    nel    rispetto    delle    autonomie
costituzionalmente  garantite,  i  dipendenti  di  piu' settori della
pubblica amministrazione omogenici o affini".
  "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti  delle  amministrazioni
dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo).  -  Per  gli accordi
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  la delegazione e' composta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro  del
bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
  La  delegazione  e'  integrata dai Ministri competenti in relazione
alle amministrazioni comprese nei comparti.
  I Ministri,  anche  in  ordine  alle  disposizioni  degli  articoli
seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
  La  delegazione  sindacale  e'  composta,  dai rappresentanti delle
organizzazioni nazionali di  categoria  maggiormente  rappresentative
per   ogni  singolo  comparto  e  delle  confederazioni  maggiormente
rappresentative su base nazionale.
  Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto  mesi  prima
della  scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi
di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
  Nel  corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al
Consiglio dei Ministri:
  Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo  o
che  dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmetere
al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono
la delegazione le loro osservazioni.
  Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni  dalla
formulazione  dell'ipotesi  di  accordo, verificate le compatibilita'
finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate  anche
le   osservazioni  di  cui  al  comma  precedente,  ne  autorizza  la
sottoscrizione, in caso di determinazione negativa  le  parti  devono
formulare  entro  il  termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di
accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
  Entro  il  termine  di   sessanta   giorni   dalla   sottoscrizione
dell'accordo,  con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri,  sono  recepite  ed  emanate  le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
  "Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non
economici).  -  Per  gli  accordi riguardanti i dipendenti degli enti
pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza  dello  Stato,
fermo  restando  il  procedimento  di  cui  al  precedente art. 6, la
delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro del  tesoro,  dal  Ministro
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da cinque  membri  rappresentativi
delle  varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai
rispettivi presidenti, a seguito  di  richiesta  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  o direttamente da questi in caso di mancata
designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
  Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica  delle  compatibilita'
finanziarie  come  previsto  dal  precedente  art.  6 in relazione al
successivo art. 15".
  "Art. 8 (Accordi sindacali per i dipendenti  delle  amministrazioni
dei  comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o
associazioni). - Per  gli  accordi  riguardanti  i  dipendenti  delle
amministrazioni,  dei comuni, delle province, delle comunita' montane
e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di
cui  al  precedente   art.   6,   la   delegazione   della   pubblica
amministrazione  e composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro per la funzione  pubblica  da  lui  delegato,  che  la
presiede,  dal  Ministro  dell'interno,  dal Ministro del tesoro, dal
Ministro del biIancio e della programmazione economica, dal  Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale;  da una rappresentanza di
cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI),
di quattro membri  dell'Unione  province  d'Italia  (UPl)  e  da  due
rappresentanti  dell'Unione  nazionale  comuni comunita' enti montani
(UNICEM).
  Al Consiglio del Ministro spetta la verifica  delle  compatibilita'
finanziarie  come  previsto  dal  precedente  art.  6 in relazione al
successivo art. 15.
  Ai fini del rispetto dei principi della  presente  legge  gli  enti
locili  emanano  gli  atti amministrativi conseguenti alla disciplina
fissata nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui  al
precedente art.  6, ultimo comma".
  "Art.  9 (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario
nazionale).  -  Per  quanto  concerne  gli  accordi   sindacali   dei
dipendenti  delle unita' sanitarie locali (USL) si applicano le norme
e i procedimenti della presente legge.  E'  abrogata  ogni  contraria
disposizione".
  "Art.  10 (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli
enti pubblici non economici da esse dipendenti). -  Per  gli  accordi
riguardanti  il  personale  delle regioni a statuto ordinario nonche'
degli enti pubblici  non  economici  da  esse  dipendenti,  fermo  il
procedimento  di cui al precedente art. 6, con esclusione dell'ultimo
comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta  dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione
pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro  del  tesoro,
dal  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica e dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante
per ogni regione designato dalle stesse.
  Al Consiglio dei Ministri, spetta la verifica delle  compatibilita'
finanziarie  come  previsto  dal  precedente  art. 6, in relazione al
successivo art. 15.
  Al  fine  del  rispetto  dei  principi  della  presente  legge,  la
disciplina  contenuta  nell'accordo  e'  approvata  con provvedimento
regionale in conformita' ai singoli ordinamenti".
  "Art. 11 (Contenuto degli accordi sindacali in materia di  pubblico
impiego).  -  Gli  accordi  sindacali  di  cui ai precedenti articoli
disciplinari tutti  gli  assegni  fissi  ed  ogni  altro  emolumento,
stabilendo  comunque  per  questi ultimi i criteri di attribuzione in
relazione  a  speciali  contenuti  dlela  prestazione  di  lavoro   e
determinando  in  ogni  caso l'incidenza sull'ammontare globale della
spesa e la quota eventualmente  destinata  agli  accordi  di  cui  al
successivo art. 14.
  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni  ed  agli enti
pubblici  cui  l'accordo  si  riferisce  di   concedere   trattamenti
integrativi  non  previsti  dall'accordo stesso e comunque competenti
oneri aggiuntivi.
  Negli  accordi  devono  essere  definiti,  su   indicazione   della
delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:
   a)   la   individuazione   del   personale  cui  si  riferisce  il
trattamento;
   b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
   c) la quantificazione della spesa.
  Possono essere dettate, con i procedimenti e gli  articoli  di  cui
all'art.  3,  norme  diritte  a  disciplinare  le  procedure  per  la
prevenzione e componimento dei conflitti di lavoro.
  Il Governo e' tenuto a verificare,  come  condizione  per  l'inizio
delle  procedure  di  cui  agli  artt.  6,  7,  8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi
artt. 12 e 13 abbiano adottato  codici  di  autoregolamentazione  del
diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:
   a) l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni;
   b) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle
prestazioni  indispensabili,  in  relazione  alla  essenzialita'  dei
servizi,  per  assicurare  il  rispetto  dei  valori  e  dei  diritti
costituzionalmente tutelati.
   I  codici  di  autoregolamentazione  debbono  essere allegati agli
accordi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
  "Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Ferme restando
quanto disposto dal precedente art. 2,  al  fine  di  pervenire  alla
omogeneizzazione  delle  posizioni  giuridiche  dei  dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono disciplinate  mediante  accordo  unico
per  tutti  i  comparti  specifiche  materie concordate tra le parti,
particolare: le aspettative, i congedi e  i  permessi,  ivi  compresi
quelli  in  malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di
attivita' per qualifiche funzionali uguali o  assimilati,  i  criteri
per  i  trasferimenti  e  mobilita',  i  trattamenti di missione e di
trasferimenti nonche' i  criteri  per  la  eventuale  concessione  di
particolari trattamenti economici integrati rigorosamente collegati a
specifici requisiti e contenuti delle delle prestazioni di lavoro.
  La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione
relativa  all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da
lui delegato, che la presidede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro
del bilancio e  della  programmazione  economica,  dal  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da un rappresentante per ogni
regione  designato  dalle  stesse,  da  cinque  rappresentanti  delle
associazioni  di  enti locali territoriali e da cinque rappresentanti
degli enti pubblici non economici designati secondo  quanto  disposto
dall'art.  7.
  La  delegazione  delle  organizzazioni sindacali e' composta da tre
rappresentanti per ogni confederazione  maggiormente  rappresentativa
su base nazionale.
  Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art.  6,
e di cui all'ultimo comma dei precedenti artt. 8 e 10".
  "Art   13  (Efficacia  temporale  degli  accordi).  -  Gli  accordi
stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
  La  disciplina  emanata   sulla   base   degli   accordi   conserva
provvisoriamente  efficacia  fino  all'entrata  in  vigore  di  nuove
normative, fermo restando che le stesse si applicano  dalla  data  di
scadenza dei precedenti accordi".
  "Art.  14  (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati
dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui  ai
precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per
l'organizzazione  del  lavoro  di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina
dei carichi di lavoro la formulazione di  proposte  per  l'attuazione
degli    istituti   concernenti   la   formazione   professionale   e
l'addestramento, nonche' tutte le altre misure  volte  ad  assicurare
l'efficienza  degli  uffici,  sono  consentiti accordi decentrati per
singole branche della pubblica amministrazione e  per  singoli  enti,
anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto.
Tali  accordi  non  possono  comportare  oneri  aggiuntivi se non nei
limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.
   Gli  accordi  riguardanti  l'amministrazione  dello   Stato   sono
stipulati  tra  una delegazione composta del Ministro competente o da
uno delegato, che la presiede,  nonche'  da  una  rappresentanza  dei
titolari  degli  uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e
una  delegazione  composta  dai  rappesentanti  delle  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  nel  settore  interessato e
delle  confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Qualora l'accordo riguardi una  pluralita'  di  uffici  locali  dello
Stato,   aventi  sede  nella  medesima  regione,  la  delegazione  e'
presieduta dal commissario del Governo o  dal  corrispondente  organo
nelle  regioni  a  statuto  speciale, per la Sicilia, dal prefetto di
Palermo.
  Per gli accordi riguardanti le regioni, gli  enti  territorialmente
minori  e  gli  altri  enti  pubblici,  la delegazione della pubblica
amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza
o da un suo delegato, che la presiede, e da  una  rappresentanza  dei
titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
  Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante
decreto  del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato,
e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai  relativi
ordinamenti".
  "Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi
circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale
dello  Stato,  di  cui  all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono delineate le compatibilita' generali di  tutti  gli  impegni  di
spesa da destinare al pubblico impiego.
  In  particolare  nel  bilancio  pluriennale viene indicata la spesa
destinata   alla   contrattazione   collettiva   per   il   triennio,
determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
  L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato
con  apposita  norma  da inserire nella legge finanziaria, nel quadro
delle indicazioni del comma precedente.
  Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva,  non  puo'
assumere  impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai
sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione  del
Parlamento  che,  con  la legge, modifica la disposizione della legge
finanziaria di cui al comma  precedente,  nel  rispetto  delle  norme
della  copertura  finanziaria  determinata  dall'art. 1 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  delle  norme   concernenti
personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un
apposito  fondo,  che  sara'  iscritto  nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il  Ministro  del
tesoro   e'  autorizzato  ad  appportare,  con  proprio  decreto,  le
variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
  Analogamente provvederanno per i  propri  bilanci  le  regioni,  le
province  ed  i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si
applica la presente legge".
  "Art. 17  (Qualifiche  funzionali).  -  Il  personale  dell'impiego
pubblico e' classificato per qualifiche funzionali.
  Le   qualifiche   meno  elevate  sono  determinate  sulla  base  di
valutazioni  attinenti  essenzialmente  al  contenuto  oggettivo  del
rapporto  di  servizio  in  relazione  ai  requisiti richiesti per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa. Per  le  altre  qualifiche  le
valutazioni  sono  connesse  in  maggior  misura  anche  ai requisiti
culturali e di esperienza professionale, nonche' ai compiti di  guida
di  gruppo,  di  ufficio o di organi e alle derivanti responsabilita'
burocratiche.
  Il  risultato  della  valutazione  deve  tendere in ogni caso ad un
raggruppamento omogeneo delle attivita'  lavorative  nelle  strutture
delle diverse amministrazioni.
  Per  ogni  qualifica  funzionale  deve  essere  fissato  un livello
retributivo unitario che deve esser articolato in modo da valorizzare
la professionalita' e la responsabilita' e deve ispirarsi al criterio
della onnicomprensivita'".
  "Art.  18  (Profili  professionali).  -  I  profili  professionali,
amministrativi  e  tecnici, sono determinati sulla base del contenuto
peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti
e delle abilitazioni stabilite  dalla  legge  per  l'esercizio  delle
professioni".
  "Art.  19  (Mobilita').  -  Per  i  dipendenti  classificati  nella
medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita'
all'interno di ciascuna amministrazione  o  fra  amministrazioni  del
medesimo   ente   salvo   che   il   profilo   professionale  escluda
intercambiabilita' per il contenuto  o  i  titoli  professionali  che
specificamente lo definiscono".
  "Art.  20  (Procedure  di  reclutamento).  -  Il  reclutamento  dei
pubblici dipendenti avviene mediante concorso.  Esso  consiste  nella
valutaizone  obiettiva  del  merito  dei candidati accertato mediante
l'esame dei ditoli e/o prove selettive  oppure  per  mezzo  di  corsi
selettivi  di  reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico,
volti  all'acquisizione  della  professionalita'  richiesta  per   la
qualifica cui inserisce l'assunzione.
  Il  concorso  deve  svolgersi  con modalita' che ne garantiscano la
tempestivita',  l'economicita'  e  la  celerita'   di   espletamento,
ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a
selezioni  decentrate per circoscrizioni territoriali o uniche per le
stesse qualifiche  anche  se  relative  ad  amministrazioni  ed  enti
diversi.
  Sono  tassativamente  indicati  dalla  legge  i  casi di assunzione
obbligatoria di appartenenti a categorie protette.
  I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati
dalle vigenti legggi.
  L'assunzione  definitiva   del   dipendente   e'   subordinata   al
superamento  di  un  congruo periodo di prova di uguale durata per le
stesse   qualifiche,   indipendentemente   dall'amministrazione    di
appartenenza".
  "Art.   21   (Formazione  e  aggiornamento  del  personale).  -  La
formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del  personale,  intesi
ad  assicurare  il  costante  adeguamento  delle  capacita'  e  delle
attitudini   professionali    dei    dipendenti    delle    pubbliche
amministrazioni  di  cui  al  precedente  art.  1  alle  esigenze  di
efficienza  ed  economicita'  della  pubblica  amministrazione,  sono
attuati  mediante  corsi  organizzati  dalla  Scuola  superiore della
pubblica  amministrazione  ovvero  organizzati   direttamente   dalle
amministrazioni  o  da  altri  organismi  anche  privati  che possano
provvedere alle attivita' didattiche o di applicazione.  Deve  essere
sentito    in   ogni   caso,   per   quanto   concerne   i   comparti
dell'amministrazione dello Stato anche ad  ordinamento  autonomo,  il
Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione o il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione".
  "Art.  23 (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970,
n. 300). - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui  al
precedente  art.  1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3,
8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15 e  16,  primo  comma,  e  17
della  legge  20  maggio  1970,  n.  300. Si applicano, altresi', nel
rispetto   della   normativa   riguardante    l'amministrazione    di
appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.
  Con  norme  da  emanarsi  in  base agli accordi sindacali di cui ai
precedenti  articoli  della  presente  legge,   si   provvedera'   ad
applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli
articoli  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
  "Art. 26 (Disposizioni speciali), quarto comma. - Sino  all'entrata
in  vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato
dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e  normativo  dei
dirigenti  dello Stato ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
  "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento
della funzione pubblica), primo comma,  n.  5.  -  Nell'ambito  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' istituito il Dipartimento
della funzione pubblica cui competono:
   1)-4) (omissis);
   5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le
organizzazioni sindacali, la  stipulazione  degli  accordi  per  vari
comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione".
  "Art.   28   (Tutela  giurisdizionale).  -  In  sede  di  revisione
dell'ordinamento della giurisdizione  amministrativa  si  provvedera'
all'emanazione   di   norme   che   si   ispirino,   per   la  tutela
giurisdizionale del pubblico impiego,  ai  principi  contenuti  nelle
leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.
  Nei  ricorsi  in  materia  di pubblico impiego avanti gli organi di
giurisdizione amministrativa l'udienza  di  discussione  deve  essere
fissata  entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in
giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle  quali  il
ricorso e' proposto".
  "Art.  30  (Norme  transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti
civili dell'amministrazioni dello Stato), terzo comma.  -  In  attesa
dell'attuazione  della  disciplina  di  cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge, l'orario di lavoro puo' essere articolato, anche  con
criteri  di  flessibilita',  turnazioni  e recuperi, sulla base delle
esigenze dei servizi e delle necessita' degli utenti. L'articolazione
dell'orario di lavoro e'  disposta  sulla  base  di  direttive  della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, per gli uffici centrali con
decreto del Ministro competente e, per  gli  uffici  periferici,  con
provvedimento  del capo dell'uffico, d'ntesa, in entrambi i casi, con
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentate  su   base
nazionale.  I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla
base di criteri generali emanati dal Ministro competente".  Legge  10
luglio  1984,  n.  301,  recante:  "Norme  di  accesso alla dirigenza
statale" fatte salve quelle che riguardano l'accesso  alla  qualifica
di  primo dirigente del Corpo forestale dello Stato.  Legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
  "Art. 17 (Regolamenti). 1. (Omissis):
   a) - d) (omissis);
   e)  l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di  lavoro dei
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".  Legge 9  maggio
1989,  n.  168  (Istituzioni  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica):
  "Art. 9. - Lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  di
attivita'  del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di
cui all'art.  7 del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.  68,
sono  regolati,  in  conformita' ai principi di cui al comma 2, da un
contratto di durata  triennale  stipulato  mediante  accordo  tra  la
delegazione  di  parte  pubblica  e la delegazione di parte sindacale
indicate  nel  citato  art.  7  e  reso  esecutivo  con  decreto  del
Presidente    della    Repubblica,    su    proposta   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  i  Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione
pubblcia, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
del lavoro e della previdenza sociale.
  2.  Il  personale  degli  enti  di ricerca sara' articolato in piu'
livelli professionali  con  dotazioni  organiche  in  relazione  alle
esigenze  di  ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento
ai diversi livelli sara' regolato mediante concorsi nazionali  aperti
anche  all'esterno,  con commissioni giudicatrici composte da esperti
di riconosciuta compentenza,  scelti  anche  al  di  fuori  dell'ente
interessato.  Per  la progressione ai livelli superiori si attueranno
procedure concorsuali, o comunque, criteri generali sull'accertamento
del merito e della professionalita'. Saranno  definite  le  modalita'
generali  per  l'inquadramento del personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  3. E' abrogata ogni contraria disposizione".  Legge 8 giugno  1990,
n.  142  (Ordinamento  dalle  autonomie  locali),  art.  32, comma 2,
lettera c), limitatamente all'espressione "la disciplina dello  stato
giuridico  e delle assunzioni del personale". L'art. 32 disciplina le
competenze del consiglio relative ad alcuni atti fondamentali.
  "Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale), comma 8.  -
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei  dipendenti  degli
enti  locali  e'  disciplinato  con  accordi  collettivi nazionali di
durata triennale resi esecutivi  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  secondo  la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29
marzo 1983, n. 93. In  ogni  caso  rimane  riservata  alla  elgge  la
disciplina  dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause
di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale  in  ordine
all'esercizio  dei  diritti  fondamentali.  Nell'ambito  dei principi
stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli  atti  normativi
degli  enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa
alle modalita' di conferimento della titolarita' degli uffici nonche'
alla  determinazione  ed  alla   consistenza   dei   ruoli   organici
complessivi".    Legge  30  dicembre  1991,  n.  412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica):
  "Art. 4 (Assistenza sanitaria), comma 9. - La delegazione di  parte
pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi  riguanti  il comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale  sanitario
a  rapporto  convenzionale  e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. Partcipano i
rappresentanti   dei   Ministeri  del  tesoro,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, della sanita' e,  limitatamente  al  rinnovo  dei
contratti,  del  Dipartimento  della funzione pubblica, designati dai
rispettivi Ministri. La delegazione  ha  sede  presso  la  segreteria
della  Conferenza  permanente,  con  apposito  uifficio  al  quale e'
preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine
collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo  e
nono  dell'art.  6  della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti
dall'art. 18 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  la  delegazione
regionale  trasmette  al  Governo l'ipotesi di accordo entro quindici
giorni dalla stipula".
  "Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa  relativa  al  pubblico
impiego. - 1. (Omissis).
  2.  Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui
all'art.  6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,   e   successive
modificazioni,  ne  valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare
degli   oneri    finanziari    diretti    e    indiretti    derivanti
dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad
un arco temporale almeno triennale, ed provvede altresi' al controllo
sull'andamento  della spesa derivante dall'applicazione delgi accordi
nell'arco temporale di validita' degli  stessi  e  dei  provvedimenti
legislativi  di cui al presente comma".  Legge 11 luglio 1980, n. 312
(Nuono assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato):
  "Art.  4  (Primo  inquadramento  nelle  qualifiche  funzionali  del
personale  in servizio dal 1 gennaio 1993), commi decimo, undicesimo,
dodicesimo e tredicesimo. - Il personale che ritenga  di  individuare
in  una  qualifica  funzinale  superiore  a  quella  in  cui e' stato
inquadrato le attribuzioni effettivamente  svolte  da  almeno  cinque
anni  puo'  essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge   e   previa
favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova
selettiva  intesa  da  accertare  l'effettivo possesso della relativa
professionalita'.
  Il contenuto delle prove selettive e i criteri di  valutazione,  le
modalita'   di  partecipazione,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice, le sedi di svolgimento  di  tale  prova  e  quant'altro
attiene   alla   prova   stessa   saranno   stabiliti,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale  ed  il Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  da  emanare
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al
precedente art. 3.
  Le prove selettive  di  cui  al  precedente  comma  si  svolgeranno
contemporaneamente anche se in sedi diverse.
  Il  personale  che  conseguira'  l'idoneita'  nella prova selettiva
sara' inquadrato nella nuova qualifica funzionale  nei  limiti  della
dotazione   organica  stabilita  per  la  qualifica  stessa,  secondo
l'ordine  della  relativa  graduatoria,  sino  ad  esaurimento  degli
idonei".    D.L.  6  giugno  1981,  n. 283 (Copertura finanziaria dei
decreti del Presidente della Repubblica di attuazione  degli  accordi
contrattuali  triennali  relativi al personale civile dei Ministeri e
dell'amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,   nonche'
concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare
escluso dalla contrattazione):
  "Art.  2.  - Il personale (si riferisce al personale dei Ministeri,
n.d.r.) appartenente, alla data di entrata in vigore della  legge  11
luglio  1980,  n.  312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera,
articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie  degli  operai,
puo'  partecipare,  a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione,
con  esame   finale,   per   profili   professionale   di   qualifica
immediatamente  superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia
disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i
dipendenti che saranno inquadrati,  per  effetto  dell'art.  4  della
richiamata  legge  n.  312,  in un profilo professionale di qualifica
funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in  via
provvisoria  ai  sensi  della  predetta  legge  ed  il  personale che
perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il  concorso
interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.
  L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di
partecipazione,  la  composizione  della  commissione  esaminatrice e
quanto altro attiene ai corsi stessi saranno  stabiliti,  sentite  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentetive  sul  piano
nazionale ed il Consiglio superiore  della  pubblica  amministrazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Il  personale  idoneo  dei  corsi  di cui al precedente primo comma
sara'  inquadrato,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  nel  profilo
professionale  del  livello  superiore,  anche  in  soprannumero, nel
limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio  1983
e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984.
  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 4, quarto comma, della
legge 11 luglio 1980, n.  312,  ai  corsi  di  riqualificazione  puo'
partecipare   anche   il   personale  destinatario  della  richiamata
disposizione. Coloro che risulteranno idonei, saranno inquadrati  con
precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  al
personale  proveniente  dalle  soppresse  imposte  di   consumo,   al
personale  del  lotto,  al  personale del ruolo ad esaurimento di cui
alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34
della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' gli ufficiali giudiziari,
aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari  del  Ministero
di grazia e giustizia.
  Fino  a  quando  permarranno  le  disposizioni  soprannumerarie, il
personale  inquadrato  in  profili  professionali   della   qualifica
superiore  potra'  essere  utilizzato  anche  per  l'esercizio  delle
mansioni della qualifica di provenienza.
  Gli operai comuni e gli operai  qualificati  delle  amministrazioni
dello  Stato,  in servizio alla data di entrata in vigore della legge
11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in  corso
di   maturazione   l'anzianita'   che   nel   precedente  ordinamento
avrebbedato titolo all'attribuzione  del  parametro  terminale  dello
stipendio    sono    considerati,    ai   soli   effetti   economici,
rispettivamente, della terza  e  della  quarta  qualifica  funzionale
previste  dall'art.  4 della legge stessa, con effetto dal compimento
della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore  a  quella
di  entrata in vigore alla legge medesima".  D.P.R. 8 maggio 1987, n.
266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo  del  26
marzo  1987  concernente  il  comparto  del  personale dipendente dai
Ministeri),   come   integrato   con   l'aggiunta   degli    articoli
sottoriportati dall'art. 10 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 484:
  "Art.  27  (Ammissione  ai concorsi di personale in servizio). - 1.
Alla copertura dei posti disponibili  nei  profili  professionali,  a
conclusione  del  primo  inquadramento ed in deroga a quanto previsto
dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante
concorsi ai quali possono partecipare i  dipendenti  in  possesso  di
un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore
con  le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della  legge  11  luglio
1980, n. 312".
  "Art.  28  (Accesso  alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione
transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e'
prorogata  per  il  periodo  di  vigenza dell'accordo recepito con il
presente decreto".  Legge 8 luglio 1988, n. 254 (Norme in materia  di
inquadramento  nella  nona  qualifica  funzionale  per  il  personale
appartenente al comparto ministeriale ed a  quello  delle  aziende  e
delle  amministrazioni  dello Stato, nonche' disposizioni transitorie
per  l'inquadramento  nei   profili   professionali   del   personale
ministeriale):
  "Art.   4   (Disposizioni  transitorie  per  l'accesso  ai  profili
professionali del personale  dei  Ministeri),  comma  3  e  4.  -  3.
L'esclusione  della  partecipazione  ai corsi di riqualificazione, di
cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981,  n.  283,  convertito
con   modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  1981,  n.  432,  trova
applicazione soltanto  nei  confronti  degli  impiegati  che  abbiano
ottenuto,  ai  sensi  dell'ottavo  comma  dell'art.  4 della legge 11
luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo  professionale  di
qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono
le prove selettive di cui al decimo comma del predetto art. 4.
  4.   La   prescrizione   del  termine  di  novanta  giorni  per  la
presentazione della domanda di partecipazione alla  prova  selettiva,
contenuta nel decimo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e' abrogata".
  "Art.  5  (Ammissione  ai  corsi  di riqualificazione del personale
ministeriale assunto dopo la durata di entrata in vigore della  legge
11  luglio  1980, n. 312). - 1. Ai corsi di riqualificazione previsti
dall'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,  con
modificazioni  dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e' ammesso anche il
personale assunto in servizio successivamente alla data del 31 luglio
1980 e fino alla data di entrata in vigore della  presente  legge  11
luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica
funzionale  o  livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o
livello corrispodente alla qualifica di assunzione in servizio.
  2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'art.
2  del  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le
modalita' degli inquadramenti nei profili  professionali  di  livello
superiore   previste  nel  terzo  comma  del  medesimo  articolo,  il
personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13  luglio
1980  sara'  inquadrato,  anche  in  soprannumero,  con effetto dal 1
gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data
di assunzione in servizio di ruolo".   D.L.gs. 30 dicembre  1992,  n.
534  (Attuazione  della  direttiva CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini):
  "Art. 10. - 1. Con decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  sono
stabiliti entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
criteri  e  modalita'  per  la  mobilita'  del personale fra tutte le
strutture del Servizio sanitario  nazionale  ed  i  servizi  sanitari
centrali  e  regionali  nonche'  per  la perequazione del trattamento
economico con riguardo alle funzioni esercitate.
  2. Fino all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  il
Ministro  della  sanita',  nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
dispone l'attribuzione al personale dipendente  del  Ministero  della
sanita'  delle  stesse  indennita'  di  cui  fruisce il personale del
Servizio  sanitario  nazionale con funzioni equivalenti".  D.L.gs. 30
dicembre 1992, n. 533 (Attuazione della direttiva n. 91 629  CEE  che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli):
  "Art.  10.  -3.  Ai  fini  degli  indilazionabili adempimenti delgi
obblighi comunitari, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, i
posti delle qualifiche di primo dirigente non conferiti alla data  di
entrata  in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze
annuali di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984,  n.  301,  sono
coperti  con  le modalita' di cui all'art. 1 della legge 30 settembre
1978, n. 583, i posti delle qualifiche  di  dirigente  superiore  non
conferiti  alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme
restando le decorrenze annuali di cui all'art.  24  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti
meta' secondo il turno di anzianita' e meta' con le modalita' di  cui
all'art.  1  della legge 30 settembre 1978, n. 583".  Legge 11 luglio
1980, n. 312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del  personale
civile e militare dello Stato):
  "Art.  6  (Conferimenti di qualifica). - Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge di concerto con il Ministro
del tesoro, previo parere  del  Consiglio  superiore  della  pubblica
amministrazione  e  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate,  in  attesa
della  legge  di  cui al primo comma al precedente art. 5 ed entro la
dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le
dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali
relativi a ciascuna qualifica in relazione ai  fabbisogni  funzionali
delle varie amministrazioni.
  Con  gli  stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive
variazioni.
  Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione  e
quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non
prevenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta".  D.L. 18 gennaio
1993,   n.   9   (Disposizioni   urgenti   in   materia  sanitaria  e
socio-assistenziale):
  "Art. 6-bis (Regime previdenziale ed  assistenziale  dei  contratti
d'opera  o  per  prestazioni  professionali). - 1. I divieti previsti
dall'art. 1 della  legge  23  ottobre  1960,  n.  1369,  non  trovano
applicazione per la province, i comuni, le comunita' montane e i loro
consorzi,  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza
(IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di  lucro  che  svolgono
attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie oepranti nel
Servizio sanitario nazionale.
   2.  Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi,
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non  commerciali  senza  scopo  di  lucro  che   svolgono   attivita'
socio-assistenziali  e le istituzioni sanitarie oepranti nel Servizio
sanitario nazionale non sono  soggetti,  relativamente  ai  contratti
d'opera  o  per  prestazioni professionali a carattere individuale da
essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle
leggi in materia di  previdenza  e  di  assistenza,  non  ponendo  in
essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
  3.  Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e
si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge".   D.L. 19 settembre 1992, n. 384
(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita'  e  di  pubblico
impiego,  nonche' disposizioni fiscali), limitatamente ai riferimenti
alla legge 4 giugno 1985, n. 281, contenuti nell'"Art. 7  (Misure  in
materia  di  pubblico  impiego),  comma  1.  - Resta ferma sino al 31
dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli  accordi
di  comparto  di  cui  alla  legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto  dal  1
gennaio  1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti
accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per
tredici mensilita'. Al personale disciplinato dalle  leggi  1  aprile
1981,  n.  121,  8  agosto  1990,  n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30
maggio 1988, n. 186, (4 giugno 1985, n. 281), 15  dicembre  1990,  n.
395,  10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da
enti pubblici non economici,  nonche'  a  quello  degli  enti,  delle
aziende  o  societa'  produttrici di servizi di pubblica utilita', si
applicano le disposizioni di cui al presente comma,  fatta  salva  la
diversa  decorrenza  del periodo contrattuale".  D.L. 11 luglio 1992,
n. 333 (Misure urgenti per il risanamento  della  finanza  pubblica),
limitatamente  ai  riferimenti  alla  legge  4  giugno  1985, n. 281,
contenute nell'"Art. 2, comma 8. - La disposizione di cui al comma  6
e'  estesa  nei  confronti  del  personale disciplinato dalle legge 1
aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988,  n.  266,
30 maggio 1988, n. 186 (4 giugno 1985, n. 281), nonche' del personale
comunque dipendente da enti pubblici non economici".
  (b)  Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   reca:   "Disciplina   delle   funzioni   dirigenziali    nelle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo". Il
relativo capo I del titolo I si  intitola:  "Funzioni,  attribuzioni,
responsabilita' e reclutamento dei dirigenti".
  (c)  La  legge 8 marzo 1985, n. 72, dispone: "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n.  2,  recante
adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle
amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo e del
personale ad essi collegato". Si riporta il testo del  relativo  art.
2:
  "Art.  2.  A  partire  dal 1 luglio 1985 ed in attesa della riforma
della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali
e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento  economico,
ivi  compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli
retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai  dirigenti  di
cui  all'art.  18  della  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  secondo i
rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso
la dipendenza dagli enti di appartenenza.
  A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico
con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20 e 25
del d.P.R. 30 giugno 1972, n.  748,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica
di  dirigente,  la disciplina prevista nella legge 10 lugilo 1984, n.
301. Con il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui  al
successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di
prima  applicazione  della  presente legge, agli appartenenti alla ex
carriera   direttiva  di  cui  alla  legge  20  marzo  1975,  n.  70,
l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art.
1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301.
  Con forma regolamentare da  emanarsi  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  entro  quattro  mesi  dall'entrata in vigore della
presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato  e  il
Consiglio  superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi
ad armonizzare la nuova disciplina  a  quella  preesistente  ed  alle
esigenze degli enti utenti, tenendo presente che occorrera' procedere
comunque  al  contenimento  del numero di posti dirigenziali e che in
ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla  data  di
cui al primo comma, avverra' con le modalita' di cui agli articoli 16
e  25  del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di
amministrazione dei competenti enti".
  (d) Il decreto del Presidente della Repubblcia 5 dicembre 1987,  n.
551,  reca: "Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato
a quella  dei  dirigenti  delle  amministrazioni  statali,  ai  sensi
dell'art.  2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72".
  (e)  Comma sostituito dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 2 sostituito:
  "2. Nei confronti del  personale  con  qualifica  dirigenziali  non
trovano  applicazione  le disposioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del
presente decreto".
  (f) Si riporta di seguito il testo delle disposizioni  disapplicate
ed abrogate:  Articoli da 100 a 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
(testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli
impiegati civili dello Stato).
  "Art. 100 (Censura). - La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio
che  secondo  l'ordinamento  dell'amministrazione  ventrale  o  delle
circoscrizioni     periferiche     e'    preposto    ad    un    ramo
dell'amministrazione.
  Salvo quanto e' previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al
capo del servizio o dell'ufficio centrale  ed  al  capo  dell'ufficio
periferico  che  dipendono  direttamente  dall'autorita'  centrale la
sanzione e' inflitta dal Ministro".
  "Art. 101 (Procedimento per  l'irrogazione  della  censura).  -  Il
superiore  competente  a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura
contesta l'addebito per iscritto,  nella  forma  stabilita  dall'art.
104  assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni
per presentare, per iscritto le proprie giustificazioni.
  La sanzione deve essere motivata  e  comunicata  all'impiegato  per
iscritto.
  Copia  della  comunicazione  e'  immediatamente rimessa al capo del
personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni".
  "Art. 102 (Ricorso gerarchico). - Contro il provvedimento  con  cui
viene  inflitta  la censura e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro
che provvede con decreto motivato".
  "Art. 103 (Accertamenti).  -  Il  capo  dell'ufficio  che  a  norma
dlel'art.  100 e' competente ad irrogare la censura deve compiere gli
accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione
piu' grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale.
  L'ufficio   del   personale  che  abbia  comunque  notizia  di  una
infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni
accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con
la sanzione della  censura,  rimette  gli  atti  al  competente  capo
ufficio;  negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato
invitandolo a presentare le giustificazioni".
  "Art. 104 (Formalita' per la  contestazione).  -  La  comunicazione
delle  contestazioni  deve risultare da dichiarazione dell'impiegato,
scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del  quale  gli
deve   essere   consegnata.   L'eventuale  rifiuto  a  rilasciare  la
dichiarazione predetta deve risultare  da  attestazione  scritta  del
capo dell'ufficio incaricato della consegna.
  Qualora  la  consegna personale non sia possibile, la comunicazione
delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con  avviso  di
ricevimento.
  Se  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  disciplinare non
possono effettuarsi nelle forme previste dai  due  commi  precedenti,
sono   fatte   mediante   pubblicazione  nell'albo  dell'ufficio  cui
l'impiegato appartiene".
  "Art. 105 (Giustificazioni dell'impiegato).  -  Le  giustificazioni
debbono  essere  possedute,  entro  venti  giorni dalla comunicazione
delle  contestazioni,  all'ufficio   del   personale   od   al   capo
dell'ufficio  presso  il  quale  l'impiegato  presta servizio, che si
appone la data di presentazione e ne  cura  l'immediata  trasmissione
all'ufficio  del  personale.  In  quest'ultimo  caso  l'impiegato  ha
facolta' di consegnare in piego  chiuso  le  giustificazioni  perche'
siano cosi' trasmesse all'ufficio del personale.
  Il  termine  della  presentazione delle giustificazioni puo' essere
prorogato per gravi motivi, e per non piu' di  quindici  giorni,  dal
capo del personale.
  E'  in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo
dichiari espressamente per iscritto".
  "Art. 106 (Archiviazione degli atti).  -  Il  capo  del  personale,
quando  in  base  alle  indagini  preliminari ed alle giustificazioni
dell'impiegato  ritenga  che   non   vi   sia   luogo   a   procedere
discplinarmente,    ordina   l'archiviazione   degli   atti   dandone
comunicazione all'interessato.
  Qualora ritenga  che  l'infrazione  sia  punibile  con  la  censura
trasmette  gli  atti  al  capo  del  servizio dell'ufficio competente
perche' provveda alla irrogazione della punizione".
  "Art.  107  (Procedimento).  -  Il  capo  del   personale,   quando
attraverso    le    indagini   preliminari   e   le   giustificazioni
dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione  piu'  grave
della  censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette
gli atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli  articoli
80  e  seguenti,  entro  il quindicesimo giorno da quello in cui sono
pervenute le giustificazioni.
  Se, invece, ritenga opportuno ulteriori indagini, nomina, entro  il
termine  indicato  nel  comma  precedenti,  un funzionario istruttore
scegliendolo tra gli impiegati aventi qualifica  superiore  a  quella
dell'impiegato.
  Quando  la  natura  delle  indagini investe l'esercizio di mansioni
tecniche proprie dlela carriera di cui l'impiegato appartiene  ed  il
funzionario istruttore sia di carriera diversa, il capo del personale
puo'  designare  un  funzionario della stessa carriera dell'impiegato
sottoposto  al procedimento ma di qualifica o di anzianita' superiore
perche',  in  qualita'  di  consulente   tecnico,   collabori   nello
svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
  La  nomina a funzionario istruttore od a consulente non puo' essere
affidata agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari".
  "Art. 108 (Funzionario  istruttore  e  consulente  tecnico).  -  Le
nomine  del  funzionario  istruttore e del consulente tecnico debbono
essere comunicate all'impiegato entro cinque giorni.
  Valgono per il funzionario istruttore ed  il  consulente  le  norme
circa  l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni
di disciplina.
  L'istanza di ricusazione e'  proposta  per  iscritto  al  capo  del
personale  che  decide  in  via  definitiva,  sentito  il funzionario
ricusato, anche sull'opportunita' di rinnovare  gli  atti  istruttori
gia' compiuti.
  Il  provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere
impugnato soltanto insieme  con  il  provvedimento  che  infligge  la
punizione disciplinare.
  La  mancata proposizione della ricusazione non preclude la facolta'
di far prevalere, in tale sede, i vizi  del  provvedimento  derivanti
dall'incompatibilita' del funzionario istruttore o del consulente".
  "Art.  109  (Facolta' del funzionario istruttore e del consulente).
- Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini,  puo'  sentire
senza   giuramento  testimoni  e  periti,  compresi  quelli  indicati
dall'impiegato e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione di  altri
uffici della stessa o di altre amministrazioni.
  Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli
dall'istruttore,  ha  facolta'  di  assistere  all'assunzione di ogni
mezzo di prova e di proporre al  funzionario  istruttore  domande  da
rivolgersi ai testimoni ed ai periti".
  "Art.   110   (Termini   per   l'espletamento   dell'inchiesta).  -
L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa  entro  novanta  giorni
dalla  nomina  del  funzionario  istruttore.  Per  gravi  motivi,  il
funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine,  puo'
chiedere  al  capo del personale la proroga del termine per non oltre
trenta giorni.
  Il funzionario istruttore ed il consulente  che,  nel  corso  delle
indagini  siano  collocati  a  riposo,  le  proseguono  fino  al loro
compimento.
  Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del  Ministro,
per  destinazione,  con  il  loro  consenso, ad altro ufficio che sia
incompatibile con le funzioni di istruttore o di  consulente  o  che,
per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento
di tali funzioni.
  Il  provvedimento  di  sostituzione del funzinario istruttore o del
consulente puo' essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme  con
il provvedimento che infligge la punizione".
  "Art.  111 (Atti preliminari al giudizio disciplinare). - Terminate
le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui
all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli  atti
in  fascicoli,  numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed
apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di
un indice da lui sottoscritto e rimette il  fascicolo  stesso,  entro
dieci  giorni  dalla  data  dell'ultimo  atto  compiuto  al  capo del
personale che lo trasmette, con le sue  eventuali  osservazioni,  nei
dieci giorni successivi alla commissione di disciplina.
  Entro  dieci  giorni  successivi  a  quello  in  cui  gli atti sono
pervenuti, il segretario della commissione da'  avviso  all'impiegato
nelle  forme  previste  dall'art. 104 che nei venti giorni successivi
egli  ha  facolta'  di  prendere  visione  di  tutti  gli  atti   del
procedimento e di estrarne copia.
  Trascorso  tale  termine il presidente della commissione stabilisce
la data della trattazione orale che  deve  aver  luogo  entro  trenta
giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui al comma precedente e,
quando non ritenga di riferire personalmente,  nomina  fra  i  membri
della commissione.
  La  data  della seduta fissata per la trattazione orale deve essere
comunicata dal segretario all'ufficio del personale  e,  nelle  forme
previste  dall'art. 104, all'impiegato almeno venti giorni prima, con
avvertenza  che  egli  ha  facolta'  di  intervenirvi  per   svolgere
oralmente  le  proprie  difese  e  di far pervenire alla commissione,
almeno venti giorni prima della seduta, eventuali scritti  o  memorie
difensive".
  "Art.   112   (Modalita'   per   la  trattazione  orale  e  per  la
deliberazione  della  Commissione  di  disciplina).  -  Nella  seduta
fissata  per  la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza
dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al  provvedimento
da adottare.
  L'impiegato  puo'  svolgere  oralmente  la propria difesa ed ha per
ultimo  la  parola.  Il  presidente  o,  previa   autorizzazione,   i
componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai
fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e
chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
  Alla  seduta  puo' intervenire il capo del personale o un impiegato
da lui delegato.
  Dalla trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal
segretario e vistato dal presidente.
  Chiusa la trattazione orale e  ritirarsi  il  capo  del  personale,
l'impiegato  ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni
del relatore, delibera  a  maggioranza  di  voti,  con  le  modalita'
seguenti:
   a)  il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni
pregiudiziali,  quelle  incidentali  la  cui  decisione   sia   stata
differita,  quelle  di  fatto  e di diritto riguardanti le infrazioni
contestate e  quindi,  se  occorre,  quelle  sull'applicazione  delle
sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il
loro  voto  su  ciascuna  questione, qualunque sia stato quello sulle
altre;
   b) il presidente raccoglie i voti  cominciando  da  componente  di
qualifica  meno elevata od a parita' di qualifica dal componente meno
anziano e vota per ultimo;
   c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale,
quelli di qualifica meno  elevata  od  i  meno  anziani  non  possono
partecipare  alla votazione a pena di nullita', salvo che uno di essi
sia stato realatore nella seduta di trattazione, nel qual  caso  egli
prende  il  posto del componente di qualifica meno elevata o del meno
anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
  d)  qualora  nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i
componenti la commissione che hanno votato per la sanzione piu' grave
si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione  immediatamente
inferiore  fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro
caso, quanso  su  una  questione  vi  e'  parita'  di  voti,  prevale
l'opinione piu' favorevole all'impiegato.
  La  deliberazione  e'  sempre  segreta  e  nessuno  puo' opporre la
inosservanza delle modalita' precedenti  come  causa  di  nullita'  o
d'imputazione, salvo quanto e' stabilito sub c).
  Non  possono  partecipare  alla  deliberazione a pena di nullita' i
membri  della  commissione  che  abbiano  riferito  all'ufficio   del
personale  o  svolte  indagini  ai  sensi dell'art. 103 o che abbiano
partecipato come funzionari istruttori o consulenti all'inchiesta".
  "Art. 113 (Supplemento di istruttoria). -  Se  il  procedimento  e'
stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla commissione
questa,   ove  ritenga  necessarie  ulteriori  indagini,  rinvia  con
ordinanza gli atti all'ufficio  del  personale  perche'  provveda  ai
sensi del secondo comma dell'articolo 107.
  Se  il  procedimento  e'  stato  rimesso  ai  sensi del primo comma
dell'art.   111 alla  commissione,  questa,  ove  ritenga  necessarie
ulteriori  indagini,  rinvia  con  ordinanza gli atti all'ufficio del
personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da  chiarire
e  quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del
consulente previsto dal terzo comma  dell'art.  107.  La  commissione
assegna  il  termine  entro  il  quale il funzionario istruttore deve
espletare  le  ulteriori  indagini  e  restituire   gli   atti   alla
commissione,  agli  effetti  dell'art.    111. Il termine puo' essere
prorogato, per gravi motivi, dal presidente della commissione.
  La commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di
prova, nel quale caso stabilisce  con  ordinanza  la  seduta  dandone
avviso,  nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell'art.
111,  all'impiegato,  che  puo'  avvalersi  e  svolgere  le   proprie
deduzioni".
  "Art.  114  (Deliberazione  della  commissione di disciplina). - La
commissione,  se  ritiene  che   nessun   addebito   possa   muoversi
all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione.
  Se  ritiene  che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti
propone la sanzione da applicare.
  La deliberazione motivata viene  stesa  dal  relatore  o  da  altro
componente   la   commissione   ed   e'   firmata   dal   presidente,
dall'estensore e dal segretario.
  Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia
del verbale della trattazione orale,  viene  trasmessa,  entro  venti
giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.
  Il  Ministro  provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto
l'impiegato  da  ogni  addebito  o  ad  infliggere  la  sanzione   in
conformita' della deliberazione della commissione, salvo che egli non
ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato.
  Il  decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni
dalla sua data, nel modo previsto dall'art. 104".
  "Art. 115 (Rinvio della decisione). - Quando la  trattazione  orale
non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia
fatto  luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della
commissione, la trattazione continua innanzi  alla  commisione  quale
era  originariamente  costituita,  fiano  alla deliberazione prevista
dall'art. 112.
  Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e
del secondo comma  dell'art.  113,  la  trattazione  orale  in  esito
all'espletamento   delle   ulteriori   indagini   e'  rinnovata,  con
l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla
commissione quale e' costituita al momento in cui si  fa  luogo  alla
rinnovazione.
  Qualora,  iniziata  la  trattazione orale, sopravvenga una causa di
incompatibilita', di ricusazione o di astensione del presidente o  di
uno dei membri, ovvero taluni di costoro, per impedimento fisico, non
sia  piu'  in  grado  di intervenire, la trattazione orale deve esser
rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli  111  e
112".    "Art.  116  (Rimborso  spese  all'impiegato  prosciolto).  -
L'impiegato prosciolto ha dititto al rimborso delle spese di  viaggio
sostenute
 per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennita'
 di missione.
Puo'  chiedere,  altresi',  che gli sia corrisposto il rimborso delle
spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  per   il   tempo   strettamente
indispensabile  per  prendere  visione degli atti del procedimento ed
estrarne copia.  Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella
misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione.
  La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  che   proscioglio
l'impiegato  da  ogni  addebito:  su  di  essa  provvede  il capo del
personale.
  "Art. 117 (Sospensione del procedimento  disciplinare  in  pendenza
del   giudizio   finale).   -   Qualora   per  il  fatto  addebbitato
all'impiegato  sia  stata  iniziata  azione  penale  il  procedimento
disciplinare  non  puo'  essere  promosso  fino  al termine di quello
penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso".
  "Art. 118 (Rapporto tra  giudizio  disciplinare  e  cessazione  del
rapporto   di   impiego).   -  Qualora  nel  corso  del  procedimento
disciplinare  il  rapporto  d'impiego  cessi  anche  per   dimissioni
volontarie  o  per  collocamento  a riposo a domanda, il procedimento
stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza
e previdenza".
  "Art. 119  (Rapporto  tra  procedimento  disciplinare  e  giudicato
amministrativo).    -  Quando il decreto del Ministro che infligge la
sanzione disciplinare sia annullato per  l'accogliemento  di  ricorso
giurisdizionale  o  straordinario  e  la  decisione  non  escluda  la
facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto  o  in  parte  il
procedimento,  il  nuovo  procedimento deve essere iniziato a partire
dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in  cui
sia   pervenuta   al   Ministero  la  comunicazione  della  decisione
giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo, del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alal Corte
dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario  o  entro
trenta  giorni  dalla  data  in  cui  l'impiegato abbia notificato al
Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in  mora
per la esecuzione del decreto cha accoglie il ricorso straordinario.
  Decorso  tale  termine il procedimento disciplinare non puo' essere
rinnovato".
  "Art.  120  (Estinzione  del  procedimento).  -   Il   procedimento
disciplinare   si   estingue  quando  siano  decorsi  novanta  giorni
dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
  Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.
  L'estinzione  determina,  altresi',  la  revoca  della  sospensione
cautelare  e  dell'esclusione  dagli  esami  e dagli scrutini con gli
effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97.
  Nello  stato  matricolare  dell'impiegato  non  deve  essere  fatta
menzione del procedimento disciplinare estinto".
  "Art.   121   (Riapertura  del  procedimento).  -  Il  procedimento
disciplinare puo' essere riaperto se l'impiegato cui fu  inflitta  la
sanzione  ovvero  la  vedova  o  i  figli minorenni che possono avere
diritto al trattamento di qiuescenza adducano nuove prove tali da far
ritenere che sia applicabile  una  sanzione  minore  o  possa  essere
dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
  La   riapertura  del  procedimento  e'  disposta  dal  Ministro  su
relazione dell'ufficio del personale  ed  il  nuovo  procedimento  si
svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e seguenti.
  Il  Ministro,  qualora  non  ritenga  di disporre la riapertura del
procedimento, provvede con decreto motivato sentito il  consiglio  di
amministrazione".      "Art.   122   (Effetti  della  riapertura  del
procedimento). - Nel caso previsto dal primo comma dell'art.  121  la
riapertura  del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia'
inflitta.
  All'impiegato gia'  punito,  nei  confronti  del  quale  sia  stata
disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere
inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
  Qualora  egli  venga  prosciolto  o  sia  ritenuto passibile di una
sanzione meno grave, devono  essergli  corrisposti,  in  tutto  o  in
poarte,  gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  o  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.
  La  disposizione  del comma precedente si applica anche nel caso in
cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedoba o
dai figli minorenni".
  "Art. 123 (Esonero del  direttore  generale).  -  Nel  procedimento
disciplinare  a  carico di un impiegato con qualifica non inferiore a
direttore generale, la contestazione degli addebiti viene  fatta  con
atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni
dell'impiegato.
  Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
  Il  Ministro,  qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al
Consiglio dei  Ministri  il  quale  delibera  sulla  incompatibilita'
dell'impiegato  ad  essere  mantenuto  in  servizio  e sul diritto al
trattamento di quiescenza e previdenza.
  L'impiegato riconosciuto incompatibile e' dispensato dal servizio
 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
competente".  Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro  sul  pubblico
impiego):
  "Art. 22 (Principi in tema di responsabilita', procedure e sanzioni
disciplinari). - Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio
ufficio  e'  soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge
solo per fatti che rientrano in categorie determinate.
  Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di
ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su
quello     amministrativo-contabile    per    i    danni    derivanti
all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del  potere
di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da
parte  del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare,
dell'orario di lavoro e  degli  adempimenti  connessi  al  carico  di
lavoro a ciascuno assegnato.
  Al  dipendente  deve  essere  garantito  l'esercizio del diritto di
difesa,   con   l'assistenza,   eventualmente,   di   un'associazione
sindacale.
  Le  sanzioni  di  stato  sono  irrogate  previo parere di un organo
constituito in modo da assicurarne l'imparzialita'".  Legge 8  giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
  "Art.  51  (Organizzazione  degli  uffici  e  del personale). - 1-8
(Omissis).
  9.  La  responsabilita',  le  sanzioni  disciplinari,  il  relativo
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio
sono  regolati  secondo  le  norme  previste per gli impiegati civili
dello Stato.
  10. E' istituita  in  ogni  ente  una  commissione  di  disciplina,
composta  dal  capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la
presiede, dal segretario  dell'ente  e  da  un  dipendente  designato
all'inizio  di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalita'
stabilite dal regolamento".