Art. 74. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale 1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato. 2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione. 3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale. 5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.
Nota all'art. 74: - Il testo dell'art. 7 della sopra richiamata legge n. 349 del 1986 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari e' espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunita' e dell'urgenza della dichiarazione. 2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validita' per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attivita' svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonche' dello stato dell'ambiente. 3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1. 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale. 5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette: a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento; b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio; c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. 7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ed elevato rischio. 8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste. 9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva. 11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano".