Art. 74 
                        Vigilanza sui mercati 
 
  1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare
la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori. 
  2. La CONSOB, con le modalita' e nei  termini  da  essa  stabiliti,
puo' chiedere  alle  societa'  di  gestione  la  comunicazione  anche
periodica  di  dati,  notizie,  atti  e  documenti  nonche'  eseguire
ispezioni presso le medesime societa' e  richiedere  l'esibizione  di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 
  3. In caso di necessita'  e  urgenza,  la  CONSOB  adotta,  per  le
finalita' indicate al  comma  1,  i  provvedimenti  necessari,  anche
sostituendosi alla societa' di gestione. 
  4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal
Presidente della CONSOB o da  chi  lo  sostituisce  in  caso  di  sua
assenza o impedimento. Essi  sono  immediatamente  esecutivi  e  sono
sottoposti  all'approvazione  della  Commissione  che  delibera   nel
termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono  efficacia  se  non
approvati entro tale termine.