Art. 74 
 
(( Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo  della
  Corte di cassazione con compiti di assistente di studio )) 
 
  ((1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)le parole: «trentasette magistrati destinati  all'ufficio  del
massimario   e   del   ruolo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e  del
ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;)) 
  (( b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«Il Primo Presidente della  Corte  di  cassazione,  tenuto  conto
delle  esigenze  dell'ufficio,  osservati  i  criteri  stabiliti  dal
Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo'  destinare
fino a trenta magistrati addetti all'ufficio  del  massimario  e  del
ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I
magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle
camere di consiglio della sezione della  Corte  cui  sono  destinati,
senza  possibilita'  di  prendere  parte  alla  deliberazione  o   di
esprimere il voto sulla decisione».)) 
  ((2.   In   sede   di   prima   applicazione   dell'articolo    115
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, come da ultimo  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di  garantire  la
piu' celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno  la
meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del  ruolo,
e non piu' di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente
di studio.)) 
  ((3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  il  Consiglio  superiore
della magistratura stabilisce  i  criteri  per  la  destinazione  dei
magistrati addetti  all'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  alle
sezioni della Corte  di  cassazione  con  compiti  di  assistente  di
studio.)) 
  ((4. Con  cadenza  annuale  il  Primo  Presidente  della  Corte  di
cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura  e,  per
le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi  relativi
alla  giustizia,  il  Ministero  della   giustizia   del   numero   e
dell'attivita'  svolta  dai  magistrati   addetti   all'ufficio   del
massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti
di assistente di studio.)) 
  ((5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.)) 
  ((6. I procedimenti di prima  copertura  dei  posti  aggiunti  alla
pianta organica per la Corte di  cassazione  ai  sensi  del  presente
articolo devono essere  conclusi  entro  il  termine  di  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.)) 
  ((7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono determinate le piante organiche  degli  uffici
giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si  riporta  il  testo  dell'art.115  dell'ordinamento
          giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          e successive modificazioni, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art.   115   (Magistrati   di   tribunale    destinati
          all'ufficio del massimario  e  del  ruolo  della  Corte  di
          cassazione) 
              Della pianta organica della Corte di  cassazione  fanno
          parte sessantasette magistrati  destinati  all'ufficio  del
          massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente  di
          studio;  al  predetto  ufficio  possono  essere   designati
          magistrati con qualifica  non  inferiore  a  magistrato  di
          tribunale  con  non  meno  di  cinque  anni  di   effettivo
          esercizio delle funzioni di merito. 
              Il Primo Presidente della Corte di  cassazione,  tenuto
          conto delle  esigenze  dell'ufficio,  osservati  i  criteri
          stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura,  anno
          per anno puo' destinare fino a  trenta  magistrati  addetti
          all'ufficio del massimario e del ruolo alle  sezioni  della
          Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con
          compiti di assistente  di  studio  possono  assistere  alle
          camere di consiglio della  sezione  della  Corte  cui  sono
          destinati,  senza  possibilita'  di  prendere  parte   alla
          deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione." 
                
                
              Il D.Lgs. 23-1-2006 n. 24 
              Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte
          di cassazione, a norma dell'articolo 1,  comma  1,  lettera
          e), della L. 25 luglio 2005, n. 150 e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28.