Art. 74 
 
 (Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione) 
 
  1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, dopo le  parole  "Corte  di  cassazione"  sono
inserite le seguenti: "e di magistrato  assistente  di  studio  della
Corte di cassazione". 
  2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115  e'
inserito il seguente: "Art. 115-bis. Magistrati assistenti di  studio
della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione
dei procedimenti pendenti,  nella  pianta  organica  della  Corte  di
cassazione sono temporaneamente inseriti trenta  magistrati,  con  le
attribuzioni di assistente  di  studio,  da  destinare  alle  sezioni
civili. Le attribuzioni di magistrato assistente  di  studio  possono
essere assegnate a magistrati per i  quali  e'  stato  deliberato  il
conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di
tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio  delle
funzioni di merito. Le  attribuzioni  del  magistrato  assistente  di
studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione,
sentito il procuratore generale della Repubblica presso la  Corte  di
cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non  puo'
far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito
di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente
di studio non puo' essere trasferito ad altre sedi  prima  di  cinque
anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo  possesso,  salvo  che
ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di  servizio  o
di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di  trasferimento  non
puo' essere ricoperto. Con decreto del Ministro  della  giustizia  si
procede  annualmente  alla  ricognizione  dell'effettiva  consistenza
della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La  pianta
organica di cui al periodo precedente e' ad  esaurimento,  fino  alla
cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati  assistenti
di studio. Ai magistrati assistenti di studio non  spettano  compensi
aggiuntivi al trattamento economico in godimento.". 
  3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2,  dopo  le  parole  "Corte  di  cassazione"  sono
inserite le seguenti: "o quale magistrato assistente di studio  della
Corte di cassazione"; 
  b) l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A del presente decreto. 
  4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per  le
funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione
devono  essere  conclusi  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, da adottarsi entro  centottanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  determinate  le   piante   organiche   degli   uffici
giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.