Art. 74 
 
             Contenitori di sicurezza camere blindate - 
                      attrezzatura di sicurezza 
 
  1. Per la custodia di informazioni e materiali classificati  devono
essere  utilizzati  contenitori  di  sicurezza  con   caratteristiche
tecniche  conformi  alle  disposizioni   applicative   del   presente
regolamento. 
  2.  Per  le  camere  blindate  costruite  all'interno  di   un'area
riservata di I o di II classe e per tutte  le  aree  riservate  di  I
classe  nel  caso  di  soggetti  pubblici  e'  necessario   acquisire
l'approvazione  del  progetto  da  parte  dell'Organo   centrale   di
sicurezza. Per gli  operatori  economici  il  progetto  della  camera
blindata e' approvato dall'UCSe. 
  3. Le  caratteristiche  delle  attrezzature  di  sicurezza  per  la
protezione  delle  informazioni  classificate  rispondono  a  criteri
individuati nelle disposizioni applicative del presente decreto.