Art. 74 Contenitori di sicurezza camere blindate - attrezzatura di sicurezza 1. Per la custodia di informazioni e materiali classificati devono essere utilizzati contenitori di sicurezza con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni applicative del presente regolamento. 2. Per le camere blindate costruite all'interno di un'area riservata di I o di II classe e per tutte le aree riservate di I classe nel caso di soggetti pubblici e' necessario acquisire l'approvazione del progetto da parte dell'Organo centrale di sicurezza. Per gli operatori economici il progetto della camera blindata e' approvato dall'UCSe. 3. Le caratteristiche delle attrezzature di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate rispondono a criteri individuati nelle disposizioni applicative del presente decreto.