Art. 74 Riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi 1. Il presente articolo si applica in mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1 della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi. 2. Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo e' stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'art. 94, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, la Banca d'Italia vi da' esecuzione adottando, in conformita' all'ordinamento italiano, le misure a tal fine necessarie. 3. In mancanza di un collegio europeo di risoluzione o di una decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2 la Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le misure di risoluzione adottate in Stati terzi e da' loro esecuzione in conformita' al presente articolo. 4. La Banca d'Italia, sentite le altre autorita' di risoluzione facenti parte del collegio europeo di risoluzione se istituito, puo' decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate in uno Stato terzo quando essa ritiene che: a) il riconoscimento avrebbe effetti negativi per la stabilita' finanziaria in Italia o in un altro Stato membro; o b) un'azione autonoma di risoluzione a norma dell'art. 75 in relazione a una succursale nell'Unione sia necessaria per conseguire uno o piu' obiettivi della risoluzione; o c) il riconoscimento comporterebbe una disparita' di trattamento fra i creditori soggetti alla legge di uno Stato membro e quelli soggetti alla legge dello Stato terzo che si trovano nella medesima posizione giuridica; o d) il riconoscimento comporterebbe rilevanti implicazioni per le finanze pubbliche dello Stato italiano; o e) il riconoscimento determinerebbe effetti contrari a principi fondamentali dell'ordinamento italiano. 5. Per dare attuazione alle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo e riconosciute ai sensi del presente articolo, la Banca d'Italia puo': a) esercitare i propri poteri di risoluzione in relazione a: i) attivita' di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo ubicate in Italia o disciplinate dal diritto italiano; ii) diritti o passivita' di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo contabilizzati dalla succursale italiana o disciplinati dalla legge italiana o in relazione ai quali l'esecuzione puo' avvenire in Italia; b) disporre ai sensi degli articoli 40 e 43 la cessione di azioni o altre partecipazioni in una banca autorizzata in Italia e controllata da una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo; c) esercitare i poteri di cui agli articoli 66, 67 e 68 nei confronti delle parti di un contratto stipulato con una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo o le sue controllate aventi sede legale in Italia; e d) inibire l'esercizio del diritto di sciogliere o liquidare i contratti stipulati da una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, dalle sue controllate aventi sede legale in Italia o altre societa' del medesimo gruppo, nonche' comunque di ogni altro diritto, incluso quello di invocare la decadenza del beneficio del termine: i) quando questi diritti sono esercitabili per effetto dell'avvio di un'azione di risoluzione intrapresa nei confronti di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, di una societa' che la controlla o di altre societa' del gruppo oppure per effetto di obblighi legislativi e regolamentari relativi alla risoluzione in quello Stato; e ii) a condizione che le obbligazioni contrattuali principali, comprese quelle di pagamento e di consegna, nonche' la costituzione di garanzie reali, siano regolarmente adempiute. 6. La Banca d'Italia puo', se l'interesse pubblico lo esige, sottoporre a risoluzione una societa' controllante avente sede legale in Italia, esercitando tutti i relativi poteri, quando l'autorita' dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da quella societa' e avente sede legale in quello Stato sussistono i presupposti per la risoluzione secondo l'ordinamento di quest'ultimo. Si applica l'art. 65. 7. Il riconoscimento delle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica l'eventuale assoggettamento a procedure concorsuali ai sensi dell'ordinamento italiano della banca autorizzata in Italia e controllata dalla societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo.
Note all'art. 74: - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art. 93 della citata direttiva 2014/59/UE: "Art. 93 (Accordi con paesi terzi). - 1. Conformemente all'art. 218 TFUE, la Commissione puo' trasmettere al Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o piu' paesi terzi, di accordi sulle modalita' di cooperazione tra le autorita' di risoluzione e le pertinenti autorita' dei paesi terzi ai fini, tra l'altro, della condivisione di informazioni in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in ordine a enti, enti finanziari, imprese madri ed enti di paesi terzi, nelle situazioni seguenti: a) l'impresa madre di un paese terzo ha enti filiazioni o succursali ritenute significative in due o piu' Stati membri; b) l'impresa madre stabilita in uno Stato membro e che ha una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha uno o piu' enti filiazioni di paesi terzi; c) l'ente stabilito in uno Stato membro e che ha un'impresa madre, una filiazione o una succursale significativa in almeno un altro Stato membro ha una o piu' succursali in uno o piu' paesi terzi. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente del paragrafo 2 dell'art. 94 della citata direttiva 2014/59/UE: "Art. 94 (Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi). - 1. (Omissis). 2. Qualora vi sia un collegio europeo di risoluzione istituito conformemente all'art. 89, esso adotta una decisione congiunta circa un eventuale riconoscimento, fatto salvo l'art. 95, delle procedure di risoluzione che un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua impresa madre che: a) ha filiazioni nell'Unione stabilite in succursali nell'Unione situate in, e ritenute significative da, due o piu' Stati membri; o b) ha attivita', diritti o passivita' ubicate in due o piu' Stati membri ovvero disciplinate dal diritto di detti Stati membri. In caso di adozione di una decisione congiunta circa il riconoscimento delle procedure di risoluzione dei paesi terzi, le rispettive autorita' di risoluzione nazionali fanno valere l'esecuzione delle procedure riconosciute conformemente al rispettivo diritto nazionale. (Omissis).".