Art. 74 
 
 
             Riconoscimento e applicazione delle misure 
               di risoluzione adottate in Stati terzi 
 
  1. Il presente articolo  si  applica  in  mancanza  di  un  accordo
internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con  uno
Stato terzo ai  sensi  dell'art.  93,  paragrafo  1  della  direttiva
2014/59/UE, che disciplini il  riconoscimento  e  l'esecuzione  delle
misure di risoluzione adottate in Stati terzi. 
  2. Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo  e'
stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo  di
risoluzione ai sensi  dell'art.  94,  paragrafo  2,  della  direttiva
2014/59/UE,  la  Banca  d'Italia  vi  da'  esecuzione  adottando,  in
conformita'  all'ordinamento  italiano,  le   misure   a   tal   fine
necessarie. 
  3. In mancanza di un collegio  europeo  di  risoluzione  o  di  una
decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2  la  Banca
d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le  misure  di
risoluzione  adottate  in  Stati  terzi  e  da'  loro  esecuzione  in
conformita' al presente articolo. 
  4. La Banca d'Italia, sentite le  altre  autorita'  di  risoluzione
facenti parte del collegio europeo di risoluzione se istituito,  puo'
decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate  in  uno
Stato terzo quando essa ritiene che: 
    a) il riconoscimento avrebbe effetti negativi per  la  stabilita'
finanziaria in Italia o in un altro Stato membro; o 
    b) un'azione autonoma di risoluzione  a  norma  dell'art.  75  in
relazione a una succursale nell'Unione sia necessaria per  conseguire
uno o piu' obiettivi della risoluzione; o 
    c) il riconoscimento comporterebbe una disparita' di  trattamento
fra i creditori soggetti alla legge di  uno  Stato  membro  e  quelli
soggetti alla legge dello Stato terzo che si trovano  nella  medesima
posizione giuridica; o 
    d) il riconoscimento comporterebbe rilevanti implicazioni per  le
finanze pubbliche dello Stato italiano; o 
    e) il riconoscimento determinerebbe effetti contrari  a  principi
fondamentali dell'ordinamento italiano. 
  5. Per dare attuazione alle misure di risoluzione adottate  in  uno
Stato terzo e riconosciute ai sensi del presente articolo,  la  Banca
d'Italia puo': 
    a) esercitare i propri poteri di risoluzione in relazione a: 
      i) attivita' di una societa'  sottoposta  a  risoluzione  nello
Stato terzo ubicate in Italia o disciplinate dal diritto italiano; 
      ii)  diritti  o  passivita'  di  una  societa'   sottoposta   a
risoluzione  nello  Stato  terzo  contabilizzati   dalla   succursale
italiana o disciplinati dalla legge italiana o in relazione ai  quali
l'esecuzione puo' avvenire in Italia; 
    b) disporre ai sensi degli articoli 40 e 43 la cessione di azioni
o  altre  partecipazioni  in  una  banca  autorizzata  in  Italia   e
controllata da una societa'  sottoposta  a  risoluzione  nello  Stato
terzo; 
    c) esercitare i poteri di cui agli  articoli  66,  67  e  68  nei
confronti delle parti di un  contratto  stipulato  con  una  societa'
sottoposta a risoluzione nello  Stato  terzo  o  le  sue  controllate
aventi sede legale in Italia; e 
    d) inibire l'esercizio del diritto di sciogliere  o  liquidare  i
contratti stipulati da una societa' sottoposta  a  risoluzione  nello
Stato terzo, dalle sue controllate aventi sede  legale  in  Italia  o
altre societa' del medesimo gruppo, nonche' comunque  di  ogni  altro
diritto, incluso quello di invocare la decadenza  del  beneficio  del
termine: 
      i)  quando  questi  diritti  sono  esercitabili   per   effetto
dell'avvio di un'azione di risoluzione intrapresa  nei  confronti  di
una societa' sottoposta a  risoluzione  nello  Stato  terzo,  di  una
societa' che la controlla o di altre societa' del gruppo  oppure  per
effetto  di  obblighi  legislativi  e  regolamentari  relativi   alla
risoluzione in quello Stato; e 
      ii) a condizione che le obbligazioni  contrattuali  principali,
comprese quelle di pagamento e di consegna, nonche'  la  costituzione
di garanzie reali, siano regolarmente adempiute. 
  6. La Banca  d'Italia  puo',  se  l'interesse  pubblico  lo  esige,
sottoporre a risoluzione una societa' controllante avente sede legale
in Italia, esercitando tutti i relativi  poteri,  quando  l'autorita'
dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da  quella
societa'  e  avente  sede  legale  in  quello  Stato   sussistono   i
presupposti per la risoluzione secondo l'ordinamento di quest'ultimo.
Si applica l'art. 65. 
  7. Il riconoscimento delle misure di risoluzione  adottate  in  uno
Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica l'eventuale
assoggettamento a procedure  concorsuali  ai  sensi  dell'ordinamento
italiano della  banca  autorizzata  in  Italia  e  controllata  dalla
societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo. 
 
          Note all'art. 74: 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          93 della citata direttiva 2014/59/UE: 
              "Art. 93 (Accordi con paesi terzi). - 1.  Conformemente
          all'art. 218  TFUE,  la  Commissione  puo'  trasmettere  al
          Consiglio proposte relative alla negoziazione,  con  uno  o
          piu'  paesi  terzi,   di   accordi   sulle   modalita'   di
          cooperazione  tra  le  autorita'  di   risoluzione   e   le
          pertinenti autorita' dei paesi terzi ai fini, tra  l'altro,
          della  condivisione  di  informazioni  in  relazione   alla
          pianificazione  del  risanamento  e  della  risoluzione  in
          ordine a enti, enti finanziari, imprese madri  ed  enti  di
          paesi terzi, nelle situazioni seguenti: 
              a) l'impresa madre di un paese terzo ha enti filiazioni
          o succursali ritenute significative in  due  o  piu'  Stati
          membri; 
              b) l'impresa madre stabilita in uno Stato membro e  che
          ha una filiazione o una succursale significativa in  almeno
          un altro Stato membro ha uno  o  piu'  enti  filiazioni  di
          paesi terzi; 
              c) l'ente stabilito  in  uno  Stato  membro  e  che  ha
          un'impresa  madre,  una   filiazione   o   una   succursale
          significativa in almeno un altro Stato membro ha una o piu'
          succursali in uno o piu' paesi terzi. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 2 dell'art.
          94 della citata direttiva 2014/59/UE: 
              "Art. 94 (Riconoscimento e applicazione delle procedure
          di risoluzione dei paesi terzi). - 1. (Omissis). 
              2. Qualora vi sia un collegio  europeo  di  risoluzione
          istituito  conformemente  all'art.  89,  esso  adotta   una
          decisione  congiunta  circa  un  eventuale  riconoscimento,
          fatto salvo l'art. 95, delle procedure di  risoluzione  che
          un paese terzo avvia in relazione a un suo ente o a una sua
          impresa madre che: 
              a) ha filiazioni nell'Unione  stabilite  in  succursali
          nell'Unione situate in, e ritenute significative da, due  o
          piu' Stati membri; o 
              b) ha attivita', diritti o passivita' ubicate in due  o
          piu' Stati membri ovvero disciplinate dal diritto di  detti
          Stati membri. 
              In caso di adozione di una decisione congiunta circa il
          riconoscimento delle procedure  di  risoluzione  dei  paesi
          terzi, le rispettive  autorita'  di  risoluzione  nazionali
          fanno  valere  l'esecuzione  delle  procedure  riconosciute
          conformemente al rispettivo diritto nazionale. 
              (Omissis).".