Articolo 74 Effetti di un appello 1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa senza indugio. 2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto sospensivo. 3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di primo grado non emette una decisione nel procedimento principale prima che sia stata emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza avverso la quale si e' proposto appello.