Art. 74 Violazioni in materia di designazione e di presentazione 1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' e' superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidita' totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata, o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalita' di indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 27, comma 3, si applica la sanzione da 500 euro a 4.500 euro. In caso di errori formali di etichettatura per difformita' di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione, l'autorita' competente puo' applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a DOP e IGP indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonche' a chi menziona nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno i requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformita' di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP piu' grande che e' alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera ed e' nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di elaborazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei vini a IGP ovvero DOP designati con la qualificazione «novello» e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffa' o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza su piu' recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, ove previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalita' previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi l'omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilita' con mezzi informatici di cui all'articolo 48, comma 8, secondo periodo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarita' riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorita' competente puo' disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'applicazione dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta DO o IG come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di un prodotto trasformato utilizza il riferimento a una DOP ovvero a un'IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo Consorzio di tutela riconosciuto ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo. 13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o all'IGP e riguardi esclusivamente la forma e le dimensioni del carattere, l'autorita' competente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro. 14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita, in contenitori di cui all'articolo 47, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, l'uso della DO nella ragione o nella denominazione sociale di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.
Note all'art. 74: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.