Art. 74 
 
 
Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "del  completamento  dei  lavori"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'esecuzione o del  completamento  dei
lavori, servizi o forniture"; 
    b) all'alinea del comma 3,  le  parole:  "sentita  l'ANAC,"  sono
soppresse; 
    c) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  ",  sentita  l'ANAC"
sono soppresse. 
 
          Note all'art. 74: 
              - Si riporta l'articolo 110 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto  e
          misure  straordinarie  di  gestione).  -  1.  Le   stazioni
          appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
          concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di   insolvenza
          concorsuale  o  di  liquidazione  dell'appaltatore,  o   di
          risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero
          di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo  88,  comma
          4-ter, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          ovvero in caso di dichiarazione giudiziale  di  inefficacia
          del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che
          hanno  partecipato  all'originaria   procedura   di   gara,
          risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
          un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del
          completamento dei lavori, servizi o forniture. 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
              3.   Il   curatore    del    fallimento,    autorizzato
          all'esercizio  provvisorio,  ovvero  l'impresa  ammessa  al
          concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del
          giudice delegato, possono: 
                a)  partecipare  a  procedure   di   affidamento   di
          concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
          essere affidatario di subappalto; 
                b) eseguire i contratti gia'  stipulati  dall'impresa
          fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale. 
              4. L'impresa  ammessa  al  concordato  con  continuita'
          aziendale non necessita  di  avvalimento  di  requisiti  di
          altro  soggetto.  L'impresa  ammessa  al   concordato   con
          cessione di beni o che ha presentato domanda di  concordato
          a norma dell'articolo 161, sesto comma, del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n.  267,  puo'  eseguire  i  contratti  gia'
          stipulati, su autorizzazione del giudice delegato. 
              5.  L'ANAC,   sentito   il   giudice   delegato,   puo'
          subordinare la partecipazione, l'affidamento di  subappalti
          e la stipulazione dei relativi  contratti  alla  necessita'
          che il curatore o l'impresa in concordato si  avvalgano  di
          un altro operatore in possesso dei requisiti  di  carattere
          generale, di  capacita'  finanziaria,  tecnica,  economica,
          nonche'  di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento
          dell'appalto, che si  impegni  nei  confronti  dell'impresa
          concorrente  e  della  stazione  appaltante  a  mettere   a
          disposizione, per  la  durata  del  contratto,  le  risorse
          necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a   subentrare
          all'impresa ausiliata nel caso  in  cui  questa  nel  corso
          della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non
          sia per qualsiasi ragione piu' in grado  di  dare  regolare
          esecuzione all'appalto o  alla  concessione,  nei  seguenti
          casi: 
                a) se l'impresa non e'  in  regola  con  i  pagamenti
          delle retribuzioni dei  dipendenti  e  dei  versamenti  dei
          contributi previdenziali e assistenziali; 
                b) se l'impresa non  e'  in  possesso  dei  requisiti
          aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
              6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
          32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in
          materia di misure  straordinarie  di  gestione  di  imprese
          nell'ambito della prevenzione della corruzione.".