(Allegato-art. 73)
                              Art. 73. 
 
 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti dai precedenti CCNL  del
biennio  economico  2008-2009  dei  comparti  di  provenienza,   sono
incrementati degli importi mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',
indicati nelle allegate tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono  rideterminati  nelle  misure  ed
alle decorrenze stabilite dalle allegate tabelle B. 
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nelle allegate tabelle C.