Art. 74 
 
Modifiche all'articolo 164 del codice  della  giustizia  contabile  -
                       Udienza di discussione 
 
  1. All'articolo 164  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni» sono sostituite
dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» e'
sostituita dalla seguente: «segreteria»; 
    b) al comma 9, le parole «Nei casi  previsti  dall'articolo  165»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Nei  casi  previsti  dall'articolo
160-bis». 
 
          Note all'art. 74: 
 
              - Si riporta l'articolo 164 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 164 (Udienza di discussione). - (Omissis). 
                6.  Qualora  cio'  non  sia  possibile,  fissa  altra
          udienza, non oltre trenta giorni  dalla  prima,  concedendo
          alle  parti,  ove  ricorrano  giusti  motivi,  un   termine
          perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza
          di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive. 
                (Omissis). 
                9.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  160-bis,   il
          giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque
          giorni, siano notificati al terzo il provvedimento  nonche'
          il  ricorso  introduttivo  e  l'atto  di  costituzione  del
          convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155.  Il
          termine massimo  entro  il  quale  deve  tenersi  la  nuova
          udienza  decorre  dalla  pronuncia  del  provvedimento   di
          fissazione. 
                (omissis)».