(Allegato-art. 74)
                              Art. 74. 
        Sospensione cautelare in corso di procedimento penale 
 
    1. Il dirigente colpito  da  misura  restrittiva  della  liberta'
personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono  la
prestazione lavorativa, e' obbligatoriamente  sospeso  dal  servizio,
con sospensione dell'incarico  dirigenziale  conferito  e  privazione
della retribuzione, per tutta la durata dello  stato  di  restrizione
della liberta', salvo che l'azienda o ente non  proceda  direttamente
ai sensi dell'art. 72, comma 10, (Codice disciplinare),  e  dell'art.
55-ter del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Il dirigente puo' essere sospeso dal servizio  con  privazione
della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in
cui venga sottoposto a  procedimento  penale,  che  non  comporti  la
restrizione della liberta' personale o questa sia  comunque  cessata,
secondo quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto  legislativo  n.
165/2001, salvo che l'azienda o  ente  non  proceda  direttamente  ai
sensi dell'art. 75, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale) e dell'art. 55-ter del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza
dei casi previsti dagli articoli 7,  comma  1,  e  8,  comma  1,  del
decreto  legislativo  n.  235/2012  e  fatta   salva   l'applicazione
dell'art. 72 (Codice disciplinare), comma  10,  qualora  l'azienda  o
ente non disponga la sospensione del procedimento  disciplinare  fino
al termine di quello penale, ai sensi dell'art.  55-ter  del  decreto
legislativo  n.  165/2001,  nonche'  dell'art.   75   (Rapporto   tra
procedimento disciplinare e procedimento penale). 
    4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina  ivi  stabilita.  Per  i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche  non  definitiva,
ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena,  trova
applicazione l'art. 4, comma 1, della citata  legge  n.  97/2001.  E'
fatta salva l'applicazione dell'art. 72, comma 10, punto  2,  (Codice
disciplinare) qualora l'Azienda o Ente non  disponga  la  sospensione
del procedimento disciplinare fino al termine di  quello  penale,  ai
sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo  n.  165/2001  nonche'
dell'art. 75 (Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale). 
    5. Nei casi indicati ai commi precedenti  si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001,
comma 1, ultimo periodo. 
    6. Ove l'azienda o ente intenda procedere all'applicazione  della
sanzione  di  cui  all'art.  72,   comma   10,   punto   2,   (Codice
disciplinare), la sospensione del dirigente  disposta  ai  sensi  del
presente  articolo  conserva  efficacia  fino  alla  conclusione  del
procedimento disciplinare.  Negli  altri  casi,  la  sospensione  dal
servizio  eventualmente  disposta  a  causa  di  procedimento  penale
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non  superiore  a
cinque anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed  il  dirigente
e' riammesso in servizio, salvo i casi  nei  quali,  in  presenza  di
reati che comportano l'applicazione dell'art. 72 comma  10,  punto  2
(Codice disciplinare), l'azienda o ente ritenga che la permanenza  in
servizio del dirigente  provochi  un  pregiudizio  alla  credibilita'
della stessa a causa del discredito che da tale  permanenza  potrebbe
derivarle da  parte  dei  cittadini  e/o  comunque,  per  ragioni  di
opportunita' ed  operativita'  dell'amministrazione  stessa.  In  tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.  Ove
il procedimento disciplinare sia stato  eventualmente  sospeso,  fino
all'esito del procedimento penale,  ai  sensi  dell'art.  55-ter  del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  tale  sospensione  puo'   essere
prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ripresa del
procedimento disciplinare per cessazione di  motivi  che  ne  avevano
determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilita' dell'art.  72
(Codice disciplinare). 
    7. Al dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  presente
articolo sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50%  dello
stipendio  tabellare,  nonche'   la   retribuzione   individuale   di
anzianita' e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 
    8.  Nel  caso  di  sentenza  penale  definitiva  di  assoluzione,
pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato  non
lo ha commesso» oppure «non  costituisce  illecito  penale»  o  altra
formulazione analoga,  quanto  corrisposto,  durante  il  periodo  di
sospensione  cautelare,  a  titolo  di  assegno   alimentare   verra'
conguagliato con quanto dovuto  al  dirigente  se  fosse  rimasto  in
servizio,   compresi   gli   aumenti   contrattuali   nel   frattempo
intervenuti, tenendo conto anche della retribuzione di  posizione  in
godimento   all'atto   della   sospensione.   Ove   il   procedimento
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai  sensi  dell'art.  75,
(Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento  penale)  il
conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una  sanzione  diversa  dal  licenziamento,  quanto  corrisposto   al
dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se
fosse stato in servizio, tenendo conto anche  della  retribuzione  di
posizione in godimento all'atto  della  sospensione;  dal  conguaglio
sono  esclusi  i  periodi  di  sospensione  del  comma  1  e   quelli
eventualmente  inflitti   a   seguito   del   giudizio   disciplinare
riattivato. 
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001.