Art. 74 
 
(Misure per la funzionalita' delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  della  carriera
prefettizia e del personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  civile
                            dell'interno) 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate, per un periodo  di  novanta  giorni  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  dei  maggiori
compiti connessi al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  e'
autorizzata la spesa complessiva di  euro  59.938.776,00  per  l'anno
2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri  connessi
all'impiego del personale. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie  di  porto,  Guardia  Costiera,  al  fine  di
consentire la sanificazione e  la  disinfezione  straordinaria  degli
uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  alle  medesime  Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di  protezione
individuale  e  l'idoneo  equipaggiamento   al   relativo   personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122  per  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  e   per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro  4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro  144.000  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale  del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 
  3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  la  sicurezza  del  personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma  1,  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui  euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 900.000 per i  richiami  del  personale  volontario  e  di  euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei  specialistici  per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo  e  i  dispositivi  di
protezione collettivi e  individuali  del  personale  nelle  sedi  di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e  licenze  informatiche
per il lavoro agile. 
  4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale  delle  Prefetture  -  U.t.G.,  e  lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  di
ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del  periodo  indicato
nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n.  9,  la
spesa complessiva di euro 6.636.342 di  cui  euro  3.049.500  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,  euro  1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di  protezione  individuale
ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per
il lavoro agile. La spesa per  missioni  e'  disposta  in  deroga  al
limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del  personale
in servizio presso le Prefetture - U.t.G. 
  5. Al fine di assicurare,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro  2.081.250  per
l'anno  2020,  per  il  pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
straordinario  rese   dal   personale   dell'amministrazione   civile
dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge
1 aprile 1981, n. 121. 
  6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  di
cui  al  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine  di  garantire
la  migliore  applicazione  delle  correlate   misure   precauzionali
attraverso la  piena  efficienza  operativa  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la  piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.
139, il corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito  del  Concorso  pubblico
indetto con decreto ministeriale 28  giugno  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami",  numero
49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in  vigore
della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un
anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di  formazione
teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che  viene  svolto
presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al  semestre  di
tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti  di  sospensione
delle  attivita'  didattico-formative.  Con  decreto   del   Ministro
dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della
Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione dei  partecipanti
al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002,
n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente  articolo.  L'esito
favorevole della valutazione comporta il superamento del  periodo  di
prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto.  La
posizione in ruolo sara' determinata sulla base della  media  tra  il
punteggio  conseguito  nel  concorso  di  accesso  ed   il   giudizio
conseguito  nella  valutazione  finale.  La   disposizione   di   cui
all'articolo 7 del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,
limitatamente alla previsione del requisito del  tirocinio  operativo
di   durata   di   nove   mesi   presso   le    strutture    centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica  di
viceprefetto non si  applica  ai  funzionari  di  cui  alla  presente
disposizione.  Per  le  finalita'  previste  dal  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro  837.652  per  l'anno  2020  e  di  euro
2.512.957 per l'anno 2021. 
  7.Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in
ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale  connessa
alla diffusione  del  COVID-19,  per  lo  svolgimento  da  parte  del
personale del Corpo di polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti  della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico,  e'  autorizzata  la  spesa   complessiva   di   euro
6.219.625,00  per  l'anno  2020  di  cui  euro  3.434.500,00  per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale  necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per  le  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'   del   medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021,  si  provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel  2020  ai  sensi  dell'articolo  126  e
quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.