(CODICE CIVILE-art. 74)
                               Art. 74 
 
                            (Parentela). 
 
  La parentela e' il vincolo tra le persone  che  discendono  da  uno
stesso stipite, sia  nel  caso  in  cui  la  filiazione  e'  avvenuta
all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui  e'  avvenuta  al  di
fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il  vincolo
di parentela non sorge nei casi di adozione di  persone  maggiori  di
eta', di cui agli articoli 291 e seguenti.((223)) 
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AGGIORNAMENTO (223) 
  Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha  disposto  (con  l'art.  104,
comma 4) che "I diritti successori che  discendono  dall'articolo  74
del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre  2012,  n.
219, sulle eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata
in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".