Art. 74
(Parentela).
La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno
stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta
all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di
fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo
di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di
eta', di cui agli articoli 291 e seguenti.((223))
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104,
comma 4) che "I diritti successori che discendono dall'articolo 74
del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n.
219, sulle eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata
in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".