Articolo 75
                            Restituzione

   1.  I  beni  culturali  usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato  membro  dell'Unione  europea  dopo  il  31  dicembre 1992 sono
restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.
   2.  Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo
la  loro  uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle
norme   ivi   vigenti,  come  appartenenti  al  patrimonio  culturale
nazionale,  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo 30 del Trattato
istitutivo    della    Comunita'    economica   europea,   sostituito
dall'articolo  6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione.
   3.  La  restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in
una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei,
   archivi  e  fondi  di  conservazione  di biblioteche. Si intendono
   pubbliche  le collezioni di proprieta' dello Stato, delle regioni,
   degli  altri  enti  pubblici  territoriali e di ogni altro ente ed
   istituto  pubblico,  nonche'  le  collezioni  finanziate  in  modo
   significativo  dallo  Stato,  dalle  regioni  o  dagli  altri enti
   pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

   4.  E  illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione
del  regolamento  CEE o della legislazione dello Stato richiedente in
materia  di  protezione  del  patrimonio  culturale nazionale, ovvero
determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o
di esportazione temporanee.
   5.  Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata
autorizzata   l'uscita  o  l'esportazione  temporanee  qualora  siano
violate  le  prescrizioni  stabilite  con  il  provvedimento previsto
nell'articolo 71, comma 2.
   6.  La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
 
Note all'art. 75:
-  L'art.  30  del trattato che istituisce la comunita'
economica  europea, ratificato e reso esecutivo dalla legge
14 ottobre   1957,   n.  1203,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  317  del 23 dicembre 1957, come sostituito e
rinumerato   dall'art.   6   del   trattato  di  Amsterdam,
ratificato  e  reso  esecutivo con legge 16 giugno 1998, n.
209,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone:
"Art.  30 [36] - Le disposizioni degli articoli 28 [30]
e  29  [34] lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni
all'importazione,    all'esportazione    e    al   transito
giustificati  da  motivi  di  moralita' pubblica, di ordine
pubblico,  di  pubblica sicurezza, di tutela della salute e
della vita delle persone e degli animali o di preservazione
dei  vegetali,  di  protezione  del  patrimonio  artistico,
storico   o  archeologico  nazionale,  o  di  tutela  della
proprieta'   industriale   e  commerciale.  Tuttavia,  tali
divieti  o  restrizioni  non  devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata
al commercio tra gli Stati membri".
-  Per  il  regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.