Art. 75. 
Rinvio  alla  generale  disciplina  dei  contratti  con   particolari
                      modalita' di conclusione 
  1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti  disciplinati
dal presente capo si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli
da 64 a 67. 
  2. Ai contratti di cui  al  presente  capo  si  applicano,  ove  ne
ricorrano i relativi presupposti,  le  piu'  favorevoli  disposizioni
dettate dal capo I del titolo III della parte III.