ART. 75
                            (competenze)

   1  Nelle  materie  disciplinate  dalle disposizioni della presente
sezione:
    a)  lo  Stato  esercita  le  competenze  ad esso spettanti per la
tutela   dell'ambiente   e  dell'ecosistema  attraverso  il  Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio,  fatte  salve  le
competenze  in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della
salute;
    b)  le  regioni  e  gli  enti  locali  esercitano le funzioni e i
compiti    ad    essi   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali.
   2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti  inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  pericolo  di  grave  pregiudizio  alla salute o
all'ambiente  oppure  inottemperanza  ad obblighi di informazione, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio per materia, assegna
all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per provvedere, decorso
inutilmente  il  quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente,  nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
Gli  oneri  economici  connessi  all'attivita' di sostituzione sono a
carico  dell'ente  inadempiente.  Restano fermi i poteri di ordinanza
previsti   dall'ordinamento  in  caso  di  urgente  necessita'  e  le
disposizioni   in   materia  di  poteri  sostitutivi  previste  dalla
legislazione vigente, nonche' quanto disposto dall'articolo 132.
   3.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte
terza  del  presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso  e  con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio previa intesa
con  la  Conferenza  Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
possono  altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del
presente  decreto  per  adeguarli  a  sopravvenute esigenze o a nuove
acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
   4.  Con  decreto  dei  Ministri competenti per materia si provvede
alla  modifica  degli  Allegati alla parte terza del presente decreto
per  dare  attuazione  alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite  dalla  parte  terza  del  presente  decreto, secondo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   5.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita' delle acque e trasmettono al
Dipartimento  tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT) i dati
conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione della parte
terza   del   presente   decreto,  nonche'  quelli  prescritti  dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  competenti,  d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano.  Il  Dipartimento  tutela  delle  acque interne e marine
dell'Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)   elabora   a   livello  nazionale,  nell'ambito  del  Sistema
informativo  nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute
e  le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  anche per l'invio alla Commissione
europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi
in   cui   le   regioni   sono  tenute  a  trasmettere  al  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio i provvedimenti adottati
ai  fini  delle  comunicazioni  all'Unione europea o in ragione degli
obblighi internazionali assunti.
   6.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto   in   particolare  in  sede  di  elaborazione,  revisione  e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
   7.  Le  regioni  provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' di
cui  agli  articoli  76  e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti   nei   corpi  idrici  ricadenti  nei  bacini  idrografici
internazionali   in  attuazione  di  accordi  tra  gli  stati  membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti
da accordi internazionali.
   8.  Qualora  il  distretto  idrografico  superi  i  confini  della
Comunita'  europea,  lo  Stato  e  le  regioni  esercitano le proprie
competenze  adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con
gli  Stati  terzi  coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  tutto  il  distretto
idrografico.
   9.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque  anche  al  fine  della  loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
filodepurazione.
 
          Note all'art. 75:
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante
          «Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione  degli  obblighi  comunitari»  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, e' il seguente:
              «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.».