ART. 75 (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.".