Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086,
                              art. 17)

  1.  Chiunque  consente  l'utilizzazione delle costruzioni prima del
rilascio  del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.