(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 75)
                              Art. 75. 
          Obbligo di conformarsi alle risultanze dei ruoli 

 
  L'esattore, nel provvedere alla riscossione,  deve  attenersi  alle
risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati ai sensi dell'art. 
187 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. 
  Quando  rilevi  l'esistenza   di   errori   di   scritturazione   o
tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita'
e del domicilio dei  contribuenti,  l'esattore  deve  farne  denuncia
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente  impositore
entro tre mesi dalla consegna  dei  ruoli,  ai  fini  delle  relative
rettifiche e degli eventuali  provvedimenti  di  sgravio.  Egli  deve
inoltre in  qualsiasi  tempo,  qualora  rilevi  che  un  contribuente
iscritto nei ruoli e' deceduto o il presupposto  dell'imposizione  e'
cessato, informarne l'ufficio distrettuale delle  imposte  dirette  o
l'ente impositore. 
  In caso di dubbio sull'identita' del contribuente  l'esattore  puo'
chiedere gli opportuni chiarimenti.