Art. 75. Obbligo di conformarsi alle risultanze dei ruoli L'esattore, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati ai sensi dell'art. 187 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Quando rilevi l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita' e del domicilio dei contribuenti, l'esattore deve farne denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio. Egli deve inoltre in qualsiasi tempo, qualora rilevi che un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o il presupposto dell'imposizione e' cessato, informarne l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore. In caso di dubbio sull'identita' del contribuente l'esattore puo' chiedere gli opportuni chiarimenti.