Art. 75. Norme generali sulle valutazioni Il contribuente, quando le norme di questo titolo consentono la scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta. Se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo, salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui e' pervenuta la comunicazione. Nello stesso termine l'ufficio puo' stabilire modalita' da osservare per evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per la sistemazione delle partite in sospeso. Su richiesta del contribuente, l'ufficio puo' autorizzare, per i beni di cui agli articoli 62 e 63, l'adozione di criteri di valutazione diversi da quelli ivi previsti. In tal caso si applicano le disposizioni del primo comma. Se l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo.