Art. 75.
                  Norme generali sulle valutazioni



Il  contribuente,  quando  le  norme di questo titolo consentono la
scelta   fra   criteri  diversi  di  valutazione  o  di  impostazione
contabile,  deve  attenersi  ai  criteri  scelti anche nei successivi
periodi  d'imposta.  Se  intende modificarli in tutto o in parte deve
darne  comunicazione  scritta  all'ufficio  delle imposte nel termine
stabilito  per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione
ha  effetto  dal  periodo  d'imposta  successivo,  salvo  opposizione
motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla
data  in  cui  e'  pervenuta  la  comunicazione. Nello stesso termine
l'ufficio  puo'  stabilire modalita' da osservare per evitare che dal
mutamento  derivino  sottrazioni  di imponibile e per la sistemazione
delle partite in sospeso.

Su  richiesta  del  contribuente, l'ufficio puo' autorizzare, per i
beni  di  cui  agli  articoli  62  e  63,  l'adozione  di  criteri di
valutazione  diversi da quelli ivi previsti. In tal caso si applicano
le disposizioni del primo comma.

Se  l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal
contribuente  i  valori  rettificati  valgono  anche  per  il periodo
d'imposta successivo.