Art. 75.
Borse di studio  per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e
         dei corsi di perfezionamento e di specializzazione.

  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  bandisce,  entro  il 15
gennaio  di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio
per  la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione,
presso  universita' italiane e straniere a favore dei laureati capaci
e  meritevoli,  di cittadinanza italiana, che fruiscano di un reddito
personale complessivo non superiore a lire 8 milioni.
  Il  Ministro  con  suo  decreto  puo', ogni due anni, adeguare tale
limite di reddito alle variazioni del costo della vita.
  Il   Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio
universitario  nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto,
di  concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato
del   coordinamento   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica,
nell'ambito   dell'apposito   stanziamento  di  bilancio,  il  numero
complessivo, l'ammontare - non inferiore a lire 6 milioni annui lordi
-  e  la  ripartizione  tra le universita' delle borse da conferire e
l'eventuale rivalutazione delle borse pluriennali gia' conferite.
  Il   consiglio  di  amministrazione  di  ciascuna  universita',  su
conforme  parere  del  senato  accademico,  sulla  base  dei  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  con  lo  stesso  decreto  di cui al
precedente comma, propone, entro trenta giorni dalla data del decreto
medesimo la ripartizione delle borse assegnate all'universita' tra le
singole   scuole  di  specializzazione  e  perfezionamento,  in  essa
funzionanti.
  Il  Ministro  della pubblica istruzione, valutate le proposte delle
universita',  provvede ad emanare il bando di cui al precedente primo
comma  indicando  il numero delle borse messe a concorso per ciascuna
universita' e per ciascuna scuola.
  Tutti  coloro  che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai
sensi del primo comma dell'art. 68 nei limiti di cui al secondo comma
dell'art.  70  hanno  diritto  alla borsa di studio purche' rientrino
nelle  condizioni  di  reddito  personale fissate nel primo Comma del
presente articolo.
  Nel  decreto  di cui al precedente terzo comma sara' determinata la
quota  parte  dell'importo  complessivo  delle borse da attribuire ai
sensi del precedente comma.
  Non  meno di un quarto del numero complessivo delle borse stabilito
con il decreto di cui al precedente terzo comma deve essere destinato
a  borse  di  studio  per  attivita'  di  perfezionamento all'estero.
L'importo di tali borse e' elevato del 50 per cento.