ART. 75. 
         (Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica) 
 
  Nei confronti  del  personale  che  ha  prestato  servizi  comunque
denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo
1971, n. 283, non ancora  istituito  al  momento  dell'assunzione  in
servizio  e  in  cui  detto  personale   e'   stato   successivamente
inquadrato, si valutano  tali  servizi  per  la  ricostruzione  della
carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui  all'articolo  16  -
commi terzo, quarto, quinto e settimo - della legge 25 ottobre  1977,
n. 
808, applicando le norme  vigenti  dopo  la  data  di  assunzione  in
servizio. 
  Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera  di
cui al precedente comma decorrono dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.