Art. 75 
         Norme generali sui componenti del reddito d'impresa 
 
  1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi  e  negativi,
per i quali le precedenti norme  del  presente  capo  non  dispongono
diversamente, concorrono  a  formare  il  reddito  nell'esercizio  di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza  non  sia  ancora  certa  l'esistenza  o
determinabile  in  modo   obiettivo   l'ammontare   sono   deducibili
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
  2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 
    a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano  sostenute,  alla  data
della consegna o spedizione per i beni mobili  e  della  stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa, alla
data in cui si verifica  l'effetto  traslativo  o  costitutivo  della
proprieta' o di  altro  diritto  reale.  Non  si  tiene  conto  delle
clausole di riserva della proprieta'. La locazione  con  clausola  di
trasferimento della proprieta' vincolante per  ambedue  le  parti  e'
assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
    b) i corrispettivi delle prestazioni di  servizi  si  considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione  dei  servizi  si  considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,  assicurazione  e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi. 
  3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le  rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non  risultano  imputati  al
conto dei profitti e delle perdite. 
  4. Le spese e gli altri componenti negativi  non  sono  ammessi  in
deduzione se e nella misura in cui non risultano  imputati  al  conto
dei profitti e delle perdite relativo  all'esercizio  di  competenza.
Sono tuttavia deducibili quelli che pur  non  essendo  imputabili  al
conto dei profitti e delle perdite sono deducibili  per  disposizione
di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle  perdite  di
un esercizio  precedente,  se  la  deduzione  e'  stata  rinviata  in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono  o
consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i
ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei
profitti e delle  perdite  concorrono  a  formare  il  reddito,  sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano  da  elementi
certi e precisi. 
  5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad
attivita' o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che
concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita'  o
beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione  del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente  al  rapporto  di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63. 
  6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui  e'  prescritta
la registrazione  in  apposite  scritture  contabili  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi,  non  sono  ammessi   in   deduzione   se   la
registrazione e' stata omessa o  e'  stata  eseguita  irregolarmente,
salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali.