(Norme-art. 75)
                               Art. 75 
                     (Scritture di comparazione) 
  1. Nei procedimenti per falsita' in  atti,  il  giudice  ordina  la
presentazione di scritture di  comparazione  che  si  trovano  presso
pubblici ufficiali o  presso  incaricati  di  un  pubblico  servizio.
Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi  e'  dubbio  sulla
sua autenticita', ordinando, se necessario, atti di  perquisizione  e
di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero  nel  corso
delle indagini preliminari. 
  2. Il giudice puo'  disporre  che  l'imputato,  se  possibile  alla
presenza del perito, rilasci una scrittura  di  comparazione  facendo
menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro
interessi per valutare la genuinita' della scrittura.