Art. 75.
               (Impegni a carico del Fondo di rotazione)
  1.   Sul  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie, istituito con l'articolo 5 della legge 16  aprile  1987,
n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri
in  misura  non  superiore,  per  ciascun esercizio finanziario, allo
stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla  legge  di
bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.
  2.  Gli  esercizi  a  carico  dei  quali possono essere assunti gli
impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle  annualita'  in  cui
dovra' realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunita' europee,
in  base  a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede
comunitaria.