Art. 75 (a).
      Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
                           e omologazione
  1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi,  per  essere  ammessi  alla  circolazione,  sono   soggetti
all'accertamento   dei   dati   di   identificazione   e  della  loro
corrispondenza alle prescrizioni  tecniche  ed  alle  caratteristiche
costruttive  e  funzionali  previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un  motore
ausiliario  di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato
al solo motore.
  2. L'accertamento di cui al comma 1  ha  luogo  mediante  visita  e
prova  da  parte dei competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.  con  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti.  Con  lo  stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
  3. I veicoli indicati nel comma 1, (( i loro componenti  o  entita'
tecniche,  ))  prodotti  in serie, sono soggetti all'omologazione del
tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e
2, effettuata su un prototipo, secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la  documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo della
domanda di omologazione.
  4. I veicoli di tipo omologato da adibire a  servizio  di  noleggio
con  conducente  per  trasporto  di  persone  di  cui all'art. 85 o a
servizio di piazza, di cui all'art. 86, (( o a servizio di linea  per
trasporto   di   persone   di  cui  all'art.  87,  ))  sono  soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
  5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocita'.
  6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli  privi  di
carrozzeria.  Il  successivo  accertamento  sul veicolo carrozzato ha
luogo con le modalita' previste nel comma 2.
  7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 34 del D.Lgs. n. 360/1993.