Art. 75 
Provvedimenti  straordinari  a  tutela  del  mercato  e  crisi  della
                        societa' di gestione 
 
  1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque quando  lo
richiede la tutela degli investitori, il Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e la programmazione economica,  su  proposta  della  CONSOB,
dispone lo scioglimento degli organi amministrativi  e  di  controllo
della  societa'  di  gestione.  I   poteri   dei   disciolti   organi
amministrativi sono attribuiti  a  un  commissario  nominato  con  il
medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e
sotto il controllo  della  CONSOB,  sino  alla  ricostituzione  degli
organi. L'indennita' spettante  al  commissario  e'  determinata  con
decreto del Ministero ed e' a carico della societa' di gestione.  Per
quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 3 75 del  T.U.
bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i  poteri  della  Banca
d'Italia. 
  2. Nel caso in cui le irregolarita' indicate nel comma 1  siano  di
eccezionale gravita' il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica, su proposta  della  CONSOB,  puo'  revocare
l'autorizzazione prevista dall'articolo 63. 
  3. Entro trenta giorni dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
revoca  dell'autorizzazione  gli  amministratori  o  il   commissario
convocano l'assemblea per modificare  l'oggetto  sociale  ovvero  per
deliberare la liquidazione volontaria delle societa'. Qualora non  si
provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non
deliberi  entro  tre  mesi  dalla  data   della   comunicazione   del
provvedimento di revoca, il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica,  su  proposta  della  CONSOB,  puo'
disporre lo scioglimento  della  societa'  di  gestione  nominando  i
liquidatori. Si applicano le disposizioni  sulla  liquidazione  delle
societa' per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca  dei
liquidatori. 
  4. Nei casi previsti dai commi  1  e  2,  la  CONSOB  promuove  gli
accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni.  A
tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del
mercato ad  altra  societa',  previo  consenso  di  quest'ultima.  Il
trasferimento definitivo della gestione  del  mercato  puo'  avvenire
anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge
fallimentare. 
  5. Le proposte previste dai precedenti commi sono  formulate  dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia per  le  societa'  di  gestione  di
mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso  titoli  obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai  titoli  di  Stato,  nonche'  per  le
societa'  di  gestione  di  mercati  nei  quali  sono  negoziati  gli
strumenti previsti dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),  e  gli
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di  interesse
e valute. 
  6.  Le  iniziative  per  la  dichiarazione  di  fallimento  o   per
l'ammissione   alle   procedure   di    concordato    preventivo    o
amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del  tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere. 
 
          Note all'art. 75: 
            - Per il testo degli articoli 70, 72,  75  del  D.Lgs.  1
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56. 
            - Il Titolo II, Capo VI del R.D. 16 marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta   amministrativa)   disciplina    la    liquidazione
          dell'attivo nel fallimento.